Corte costituzionale
Sentenza n. 407/1992
Corte cost., sent. 29 ottobre 1992, n. 407
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 407/1992
- Data di deposito
- 29 ottobre 1992
- Data di decisione
- 21 ottobre 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:407
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, comma 4, bis, legge n. 55 del 19 marzo 1990
- art. 15, comma 4, ter, legge n. 55 del 19 marzo 1990
- art. 1, legge n. 16 del 18 gennaio 1992
- art. 15, comma 3, legge n. 55 del 19 marzo 1990
- art. 15, comma 4, septies, legge n. 55 del 19 marzo 1990
- art. 15, comma 4, octies, legge n. 55 del 19 marzo 1990
- art. 1, legge n. 16 del 18 gennaio 1990
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 49, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 51, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 54, comma 1, n. 5, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 1, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 18907
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale e' ammissibile la questione sollevata dalle Regioni e dalle Province autonome prospettando la violazione dell'art. 3 Cost., se tale prospettazione sia intimamente connessa con la presunta lesione da parte della legge statale delle invocate competenze provinciali e regionali e si rifletta, pertanto, anche su queste ultime. (Rigetto della eccezione di inammissibilita' relativa alle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 15, commi 3, 4 bis, e 4 ter, l. 19 marzo 1990, n. 55, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - v. s. nn. 343/1991, 393/1992.
Massima n. 18908
Non appare configurabile, sotto il profilo della disparita' di trattamento, un raffronto tra la posizione dei titolari di cariche elettive nelle Regioni e negli enti locali e quella dei membri del Parlamento e del Governo, essendo evidente il diverso livello istituzionale e funzionale di tali organi costituzionali. Non puo' quindi ritenersi irragionevole la scelta operata dal legislatore di prevedere, con esclusivo riferimento ai titolari di cariche elettive non nazionali (nella specie: presidenti delle giunte regionali, assessori e consiglieri regionali), l'istituto della sospensione dalla carica in relazione al verificarsi delle (nuove) cause di inelegibilita' introdotte dal primo comma dell'art. 15, l. n. 55 del 1990 (v. massima C) ne' tantomeno di stabilire l'applicabilita' di tale disciplina solo agli incaricati per elezione o nomina di competenza degli organi provinciali - e non degli organi statali - e ai dipendenti delle amministrazioni regionali e locali - e non statali - stante la "ratio" della normativa denunziata (v. massima D) volta essenzialmente a contrastare il fenomeno dell'infiltrazione della criminalita' organizzata nel tessuto istituzionale locale e fondata, nella soluzione di intervento a livello degli enti locali, su dati di esperienza oggettivi, i quali dimostrano che i fenomeni che si intendono arginare trovano in tale ambito le loro principali manifestazioni. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, commi 3, 4 bis e 4 ter, 4 septies, 4 octies, l. 19 marzo 1990, n. 55, introdotti dall'art. 1, l. 18 gennaio 1992, n. 16).
Massima n. 18909
Le ipotesi di "non candidabilita'" alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali introdotte dal primo comma dell'art. 15, l. n. 55 del 1990, si configurano come nuove cause di ineleggibilita' che il legislatore ha ritenuto di sancire in relazione alla irrogazione di condanne (o misure di prevenzione) per determinati delitti di particolare gravita'. Pertanto, la previsione della immediata sospensione dalla carica degli eletti, al realizzarsi di taluna delle dette ipotesi e della adozione del relativo provvedimento da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o del prefetto, non incide sulle norme statutarie della regione Trentino Alto-Adige, relative alle forme e alle autorita' competenti per l'attuazione del controllo sugli organi provinciali, poiche' l'istituto della sospensione dalla carica esula da questa categoria giuridica, sia per le caratteristiche di automaticita' rivestite (v. comma quattro quinquies, citato art. 14) sia per la natura di provvedimento cautelare disposto a carico di singole persone, che non comporta alcuna valutazione sull'attivita' istituzionale dell'organo. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 49 e 51 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, commi quattro bis e quattro ter, l. 19 marzo 1990, n. 55, introdotti dall'art. 1, l. 18 gennaio 1992, n. 16).
Massima n. 18910
I requisiti che, secondo la costante giurisprudenza della Corte legittimano l'intervento legislativo dello Stato, anche quando si venga ad incidere su materie in linea di principio di competenza regionale o provinciale, sono da ritenersi sussistenti nell'ipotesi della l. n. 16 del 1992 (sostitutiva della precedente l. n. 55 del 1990) la cui "ratio" e' quella di costituire una sorta di difesa avanzata dello Stato contro il crescente aggravarsi del fenomeno della criminalita' organizzata e dell'infiltrazione dei suoi esponenti negli enti locali, perseguendo la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, la tutela della libera determinazione degli organi elettivi, il buon andamento e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche. Non costituisce quindi lesione delle competenze provinciali in materia di ordinamento degli uffici e di vigilanza e tutela su comuni, istituzioni di beneficenza, consorzi, enti e istituti locali, la prevista estensione della disciplina di cui al primo comma dell'art. 15, l. n. 55 del 1990 (v. massima C), comportante la sospensione (o decadenza) dall'incarico o funzione rivestita mediante provvedimento del prefetto o del capo dell'amministrazione, anche di coloro che sono stati eletti o nominati dal consiglio regionale o provinciale, dalla giunta regionale o provinciale o dai loro presidenti o assessori, e al personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche ed enti dalla legge stessa menzionati. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 8, n. 1 e 54, primo comma, n. 5, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 15, commi 3, 4 septies e 4 octies, l. 19 marzo 1990, n. 55, rispetivamente, modificato e introdotti dall'art. 1, l. 18 gennaio 1992, n. 16). - s. nn. 243/1987, 459/1989, 36/192.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 4- bis e 4- ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotti dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), sollevate, in riferimento agli artt. 49 e 51 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonché all'art. 3 della Costituzione, dalla Provincia di Trento con il ricorso in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3, della legge n. 55 del 1990, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 16 del 1992, sollevata, in riferimento agli artt. 8, n. 1, e 54, n. 5, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonché all'art. 3 della Costituzione, dalla Provincia di Trento con il ricorso in epigrafe;
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 4-septies e 4-octies, della legge n. 55 del 1990, introdotti dall'art. 1 della legge n. 16 del 1992, sollevate, in riferimento all'art. 8, n. 1, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e all'art. 3 della Costituzione, dalla provincia di Trento con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 1992.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1992
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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