Corte costituzionale
Sentenza n. 392/1992
Corte cost., sent. 19 ottobre 1992, n. 392
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 392/1992
- Data di deposito
- 19 ottobre 1992
- Data di decisione
- 7 ottobre 1992
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:392
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Liguria n. 4 del 26 febbraio 1992
- art. 1, comma 2, legge della Regione Liguria del 26 febbraio 1992
Parametri
- legge n. 93 del 29 marzo 1983
- art. 117, Costituzione
Massime
Massima n. 18810
In caso di dedotta illegittimita' costituzionale di legge regionale in materia di pubblico impiego per violazione dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, le disposizioni della legge quadro sul pubblico impiego (l. 29 marzo 1983 n. 93) costituiscono 'ex se' sicuro elemento di valida interposizione all'art. 117 Cost.. (Principio ribadito nel respingere una eccezione di inammissibilita' opposta al ricorso del Presidente del Consiglio contro norme della legge della Regione Liguria, riapprovata il 26 febbraio 1992, sul trattamento di assenze dei dipendenti regionali per malattie dei figli o per adozione, su cui vedi massime seguenti). - Nello stesso senso, v. la sent. n. 339/1990.
Massima n. 18811
La previsione, da parte dell'art. 4 della legge della Regione Liguria riapprovata il 26 febbraio 1992, della permanenza all'estero del dipendente regionale per seguire una pratica dallo stesso avviata per l'adozione di un minore straniero, come nuovo specifico titolo di assenza dal lavoro retribuita, costituisce una integrazione ai generali accordi conclusi a tenore della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, che si pone al di fuori dell'area del mero necessario adeguamento conseguente a riconosciute esigenze proprie della regione. Tale norma, pertanto, in base ai principi gia' affermati dalla Corte riguardo ad analoghe situazioni, oltrepassa il limite dei principi fondamentali della legislazione statale che la potesta' legislativa delle regioni a statuto ordinario incontra in materia, e va quindi dichiarata illegittima per violazione dell'art. 117 Cost.. Non sottacendosi comunque che in casi del genere, per la causale di valore etico, costituita dal fine di adozione, potrebbe ritenersi ammissibile, ove ne ricorrano di fatto gli estremi, un congedo straordinario per "gravi motivi". - S. n. 38/1989.
Massima n. 18812
La disposizione dell'art. 1 della legge della Regione Liguria riapprovata il 26 febbraio 1992, secondo la quale il congedo straordinario del dipendente regionale per malattie del figlio inferiore a tre anni di eta' va retribuito, per ciascun anno solare, in misura intera per il primo mese e con riduzione all'ottanta per cento per il successivo, e' in perfetta correlazione con i principi di omogeneizzazione e di conseguente perequazione del trattamento economico stabiliti dalla legislazione statale, in particolare, dalla legge quadro sul pubblico impiego (29 marzo 1983, n. 93). Non sussiste pertanto la denunciata violazione dei limiti della competenza della Regione in materia. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della l. Regione Liguria approvata il 18 dicembre 1991 e riapprovata il 26 febbraio 1992, in riferimento all'art. 117 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art.4 (adozione di minori stranieri) della legge della Regione Liguria approvata il 18 dicembre 1991 e riapprovata il 26 febbraio 1992, recante "Trattamento assenze per malattie figli inferiori a tre anni di età e per adozioni";
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma secondo (assenza per malattia figli) della medesima legge della Regione Liguria, sollevata dal Governo della Repubblica con il ricorso in epigrafe, in riferimento all'art.117 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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