Corte costituzionale
Sentenza n. 385/1992
Corte cost., sent. 29 luglio 1992, n. 385
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 385/1992
- Data di deposito
- 29 luglio 1992
- Data di decisione
- 21 luglio 1992
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:385
Norme oggetto del giudizio
- decreto-legge n. 83 del 16 marzo 1991
- art. 8, legge n. 154 del 15 maggio 1991
- art. 7, legge n. 154 del 15 maggio 1991
Parametri
Massime
Massima n. 18678
Anche la questione sollevata, in riferimento al principio di eguaglianza, nei confronti degli artt. 7 ed 8 del decreto-legge n. 83 del 1991 (convertito con modificazioni in legge n. 154 del 1991 e, contenente modifiche al decreto-legge n. 429 del 1982, convertito in legge n. 516 del 1982, in materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per definire le relative pendenze) nella parte in cui, in relazione al reato di mancato versamento di ritenute operate per lavoro dipendente, non terrebbero conto della oggettiva impossibilita' del fallito - a differenza di qualsiasi altro imputato del medesimo reato - di provvedere al pagamento della somma stabilita per la regolarizzazione fiscale, con la conseguente impossibilita' di giovarsi della retroattivita', conseguentemente prevista, di norma penale finanziaria piu' favorevole, implica la richiesta di una sentenza additiva che alla Corte non e' dato di pronunciare. Al riguardo, infatti, come gia' ripetutamente rilevato in recenti decisioni su analoghe fattispecie, si prospettano non un'unica soluzione costituzionalmente obbligata ma piu' possibili soluzioni, essendo ipotizzabile "un intervento nella disciplina stessa della procedura fallimentare, che, in una visione piu' organica, dia nuovo assetto alle indirette conseguenze penalistiche della dichiarazione di fallimento". (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 7 ed 8 del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 15 maggio 1991, n. 154, in parte 'qua'.) - S. nn. 32/1992, 267/1992, 192/1992; O. nn. 172/1992, 240/1992.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 del decreto legge 16 marzo 1991 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991 n. 154, (recante "Modifiche al decreto legge 10 luglio 1982 n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982 n. 516, in materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per definire le relative pendenze"), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal tribunale di Firenze con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 luglio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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