Corte costituzionale

Sentenza n. 384/1992

Corte cost., sent. 29 luglio 1992, n. 384

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
384/1992
Data di deposito
29 luglio 1992
Data di decisione
21 luglio 1992
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:384

Norme oggetto del giudizio

  • Direttiva Presidente consiglio dei ministri del 20 gennaio 1992

Parametri

Massime

Massima n. 18636

L'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento dell'attivita' amministrativa delle regioni e' soggetto - secondo quanto ribadito dalla giurisprudenza della Corte - all'osservanza di precisi requisiti sia di forma, in quanto il relativo atto deve essere approvato con delibera del Consiglio dei ministri (art. 2, terzo comma, lett. d) l. n. 400 del 1988), sia di sostanza, occorrendo che lo stesso - per il principio di legalita' sostanziale - sia fornito di una "idonea base legislativa" costituita da disposizioni di legge statali preventivamente emanate, contenenti principi e criteri normativi idonei a vincolare e dirigere la scelta del Governo. - S. nn. 338/1989, 242/1989 sui requisiti di forma e S. nn. 359/1991, 204/1991, 37/1991, da ultimo, sui requisiti di sostanza.

Massima n. 18637

La direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la gestione del bilancio dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1992 - e' stata emanata come atto "proprio" del Presidente del Consiglio e ai sensi di una norma, quale l'art. 5 della l. n. 400 del 1988, che disciplina i rapporti tra Presidente del Consiglio e i ministri e che, oggettivamente, non tocca i rapporti fra Stato apparato ed enti ad autonomia costituzionalmente garantita: come tale, essa risulta priva di precisi requisiti di forma e di sostanza cui e' subordinato l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento statale nei confronti delle regioni (v. massima A) e all'osservanza dei quali non puo' sottrarsi, non essendo tra l'altro sostenibile che la stessa abbia carattere tecnico. Le prescrizioni di detta delibera riferite alle regioni si configurano percio' come un non consentito strumento di controllo della gestione finanziaria di queste ultime che, precludendo o ostacolando la disponibilita' delle somme occorrenti per l'adempimento dei loro compiti istituzionali, compromette l'autonomia finanziaria garantita alle medesime dall'art. 119 Cost.. Va quindi dichiarato che non spetta allo Stato porre vincoli all'attivita' amministrativa regionale di gestione del bilancio mediante direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e conseguentemente e' annullata detta direttiva, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, del 20 gennaio 1992, n. 15, nella parte in cui pone in tale materia un indirizzo alle regioni per il conseguimento di obiettivi di interesse nazionale. - Sul principio di legalita' sostanziale, in relazione alla l. n. 400 del 1988, v. S. n. 242/1989; per casi di non obbligatorieta' delle prescrizioni procedurali concernenti l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, v. S. nn. 139/1990, 85/1990, 924/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato porre vincoli all'attività amministrativa regionale di gestione del bilancio mediante direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; conseguentemente, annulla la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, del 20 gennaio 1992, n. 15, nella parte in cui pone in tale materia un indirizzo alle regioni per il conseguimento di obiettivi di interesse nazionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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