Corte costituzionale

Sentenza n. 374/1992

Corte cost., sent. 27 luglio 1992, n. 374

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
374/1992
Data di deposito
27 luglio 1992
Data di decisione
9 luglio 1992
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:374

Norme oggetto del giudizio

  • decreto-legge n. 413 del 27 dicembre 1989
  • art. 1, comma 4, quinquies, legge n. 37 del 28 febbraio 1990

Parametri

Massime

Massima n. 18673

Come piu' volte affermato dalla Corte, la regola generale per tutti i pubblici dipendenti rimane quella del collocamento a riposo a sessantacinque anni di eta' nonostante le varie deroghe, apportate per singole categorie, la cui previsione e' affidata alla discrezionalita' del legislatore a seguito e per effetto dell'apprezzamento delle ragioni che la legittimano e la fondano e che si concretizzano in esigenze differenti per le varie categorie di pubblici dipendenti. Percio', nel caso, proprio perche' concreta l'esercizio di un potere discrezionale del legislatore, la norma dell'art. 1, comma quarto-quinquies, del decreto-legge n. 413 del 1989, convertito, con modificazioni, nella legge n. 37 del 1990, che prevede per i dirigenti civili dello Stato la facolta' di essere trattenuti in servizio fino al settantesimo anno di eta' allo scopo di conseguire il diritto al massimo trattamento pensionistico, non puo' ritenersi dotata di una forza espansiva tale da rendere logicamente possibile e necessitata una sua estensione, in forza di sentenza additiva, oltre a quelli dello Stato, anche ad altre categorie di dirigenti, ne' quindi, in particolare, ai dirigenti degli enti parastatali di cui alla legge n. 70 del 1975, non avendo rilevanza in contrario la equiparazione di essi, in base all'art. 2 della legge n. 72 del 1985, per il trattamento giuridico ed economico, ai dirigenti dello Stato. Risultano quindi superati i dubbi postisi circa la possibilita' di una assimilazione integrale agli stessi dirigenti del parastato, dei direttori generali degli enti pubblici (nella specie, il direttore generale dell'E.N.P.A.I.A. ricorrente nel giudizio 'a quo') che a loro volta, per quanto riguarda la durata del relativo incarico e la sua rinnovabilita', sono soggetti a speciale disciplina. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1, comma quarto-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1990, n. 37, 'in parte qua'). - S. n. 440/1991; O. nn. 96/1992, 170/1992, 193/1992.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma quarto-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal T.A.R. del Lazio con la ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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