Corte costituzionale
Sentenza n. 374/1992
Corte cost., sent. 27 luglio 1992, n. 374
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 374/1992
- Data di deposito
- 27 luglio 1992
- Data di decisione
- 9 luglio 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:374
Norme oggetto del giudizio
- decreto-legge n. 413 del 27 dicembre 1989
- art. 1, comma 4, quinquies, legge n. 37 del 28 febbraio 1990
Parametri
Massime
Massima n. 18673
Come piu' volte affermato dalla Corte, la regola generale per tutti i pubblici dipendenti rimane quella del collocamento a riposo a sessantacinque anni di eta' nonostante le varie deroghe, apportate per singole categorie, la cui previsione e' affidata alla discrezionalita' del legislatore a seguito e per effetto dell'apprezzamento delle ragioni che la legittimano e la fondano e che si concretizzano in esigenze differenti per le varie categorie di pubblici dipendenti. Percio', nel caso, proprio perche' concreta l'esercizio di un potere discrezionale del legislatore, la norma dell'art. 1, comma quarto-quinquies, del decreto-legge n. 413 del 1989, convertito, con modificazioni, nella legge n. 37 del 1990, che prevede per i dirigenti civili dello Stato la facolta' di essere trattenuti in servizio fino al settantesimo anno di eta' allo scopo di conseguire il diritto al massimo trattamento pensionistico, non puo' ritenersi dotata di una forza espansiva tale da rendere logicamente possibile e necessitata una sua estensione, in forza di sentenza additiva, oltre a quelli dello Stato, anche ad altre categorie di dirigenti, ne' quindi, in particolare, ai dirigenti degli enti parastatali di cui alla legge n. 70 del 1975, non avendo rilevanza in contrario la equiparazione di essi, in base all'art. 2 della legge n. 72 del 1985, per il trattamento giuridico ed economico, ai dirigenti dello Stato. Risultano quindi superati i dubbi postisi circa la possibilita' di una assimilazione integrale agli stessi dirigenti del parastato, dei direttori generali degli enti pubblici (nella specie, il direttore generale dell'E.N.P.A.I.A. ricorrente nel giudizio 'a quo') che a loro volta, per quanto riguarda la durata del relativo incarico e la sua rinnovabilita', sono soggetti a speciale disciplina. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1, comma quarto-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1990, n. 37, 'in parte qua'). - S. n. 440/1991; O. nn. 96/1992, 170/1992, 193/1992.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma quarto-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal T.A.R. del Lazio con la ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze