Corte costituzionale
Sentenza n. 37/1992
Corte cost., sent. 5 febbraio 1992, n. 37
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 37/1992
- Data di deposito
- 5 febbraio 1992
- Data di decisione
- 22 gennaio 1992
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:37
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, comma 2, legge n. 382 del 11 luglio 1978
Parametri
Massime
Massima n. 18058
Nell'ordinamento militare "ente" e' qualsiasi unita' o servizio organicamente costituito e sottoposto al comando o alla direzione di un ufficiale ad esso preposto, che sia dotato di autonomia nel campo dei rapporti di impiego, nel campo logistico, in quello tecnico e amministrativo. Sotto il profilo disciplinare, l'ufficiale preposto a tali unita', cioe' il comandante di corpo, e' l'autorita' legittimata a decidere sull'infrazione (con l'ausilio di una commissione nel caso degli illeciti piu' gravi) e ad infliggere l'eventuale punizione.
Massima n. 18059
La previsione di procedimenti disciplinari nell'ambito della vita militare e' giustificata dalla finalita' di assicurare un bene essenziale dell'ordinamento militare, anche in tempo di pace: la disciplina e l'ordinato svolgimento del servizio. Ma, poiche' l'art. 52, terzo comma, della Costituzione, prescrive che l'ordinamento delle Forze armate si informi allo spirito democratico della Repubblica, i procedimenti disciplinari sono muniti di garanzie dirette ad assicurare il godimento del nucleo essenziale dei diritti costituenti il patrimonio inviolabile della persona umana, tra cui rientra la garanzia di una difesa effettiva, imparziale e indipendente, soprattutto in considerazione del fatto che dal loro espletamento possono derivare sanzioni comportanti restrizioni al godimento di beni che hanno rilievo costituzionale.
Massima n. 18060
La preclusione, per il militare sottoposto a procedimento disciplinare, della possibilita' di scegliersi un difensore al di fuori dell'"ente" (v. massima A) di appartenenza costituisce una limitazione palesemente incongruente, soprattutto in considerazione della particolare struttura delle unita' organizzative militari, degli interessi coinvolti nel procedimento e della natura delle sanzioni irrogabili. Il condizionamento derivante dal vincolo di subordinazione gerarchica che caratterizza l'ambiente di vita del difensore - e, in particolare, quello rispetto al comandante del corpo competente a decidere e quello rispetto agli ufficiali che abbiano rilevato l'infrazione - puo' esser tale, in alcuni casi, da non garantire l'espletamento del mandato in modo adeguatamente imparziale e indipendente da pressioni esterne, specie quando la natura dell'infrazione contestata e' tale da comportare una situazione di contrasto o di aspra tensione tra il militare incolpato e i restanti componenti dell'"ente" di appartenenza. Pertanto la facolta' di scelta del difensore tra i militari di enti diversi da quello di appartenenza dell'accusato, ora esclusa dal legislatore, potrebbe costituire, invece, un mezzo per garantire il raggiungimento effettivo del fine di assicurare, al sottoposto a procedimento disciplinare, una difesa imparziale e indipendente da pressioni esterne (v. massima B). Conseguentemente va dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 15, secondo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare), nella parte in cui non prevede che il militare sottoposto a procedimento disciplinare ha la facolta' di indicare come difensore nel procedimento stesso un altro militare non appartenente all'"ente" nel quale egli presta servizio.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, secondo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare), nella parte in cui non prevede che il militare sottoposto a procedimento disciplinare ha la facoltà di indicare come difensore nel procedimento stesso un altro militare non appartenente all'"ente" nel quale egli presta servizio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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