Corte costituzionale
Sentenza n. 367/1992
Corte cost., sent. 27 luglio 1992, n. 367
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 367/1992
- Data di deposito
- 27 luglio 1992
- Data di decisione
- 9 luglio 1992
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- BORZELLINO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:367
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, decreto-legge n. 580 del 1° ottobre 1973
- art. 5, comma 3, n. 3, legge n. 28 del 21 febbraio 1980
- art. 50, n. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 11 luglio 1980
Parametri
Massime
Massima n. 18631
Questione gia' dichiarata non fondata. - V. S. 31/1992.
Massima n. 18635
Ai fini dell'ammissione ai giudizi di idoneita' per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati, i medici titolari di borse di studio di cui agli articoli 32, l. 31 ottobre 1966, n. 942 e 21 l. 24 febbraio 1967, n. 62, che abbiano svolto per un triennio, entro l'anno accademico 1979/1980, attivita' didattica e scientifica presso le facolta' di medicina e chirurgia, non possono fondatamente essere assimilati alle altre categorie ammesse a detti giudizi, quali quella dei tecnici laureati - oggetto di espresso riferimento normativo - e quelle degli aiuti, degli assistenti dei policlinici e delle cliniche universitarie e dei titolari di contratto presso le facolta' di medicina e chirurgia, cui tale diritto e' stato riconosciuto per effetto delle sent. nn. 89 del 1986 e 397 del 1989. La mancata inclusione di detti borsisti non appare quindi irragionevole o discriminatoria, in considerazione non solo delle finalita' di addestramento scientifico o didattico alle quali e' destinata la borsa di studio assegnata, ma tanto piu' della previsione di cui all'art. 58 del d.P.R. n. 382 del 1980, in ordine alla loro inquadrabilita' nel diverso ruolo dei ricercatori universitari. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5, terzo comma, numero 3, l. 21 febbraio 1980, n. 28 e 50, numero 3, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382). - V. S. nn. 31/1992, sui titolari di assegni di formazione scientifica e didattica e 359/1992, con riguardo ai borsisti del C.N.R; v. anche sent. nn. 89/1986 e 397/1989, richiamate nel testo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
a) dichiara la manifesta infondatezza, quanto ai titolari di assegni di formazione di cui all'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 5, terzo comma, numero 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e 50, numero 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), proposta, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione I, con le ordinanze in epigrafe;
b) dichiara non fondata, quanto ai titolari di borse di studio di cui agli articoli 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942 e 21 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 5, terzo comma, numero 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e 50, numero 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), proposta, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione I, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1992.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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