Corte costituzionale
Sentenza n. 36/1992
Corte cost., sent. 5 febbraio 1992, n. 36
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 36/1992
- Data di deposito
- 5 febbraio 1992
- Data di decisione
- 22 gennaio 1992
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:36
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge n. 216 del 19 luglio 1991
- art. 1, legge n. 216 del 19 luglio 1991
- art. 2, comma 3, legge n. 216 del 19 luglio 1991
- art. 2, comma 7, legge n. 216 del 19 luglio 1991
- art. 2, comma 1, legge n. 216 del 19 luglio 1991
- art. 2, comma 5, legge n. 216 del 19 luglio 1991
- art. 2, legge n. 216 del 19 luglio 1991
- art. 2, comma 2, legge n. 216 del 19 luglio 1991
- art. 2, comma 6, legge n. 216 del 19 luglio 1991
- art. 6, comma 1, legge n. 216 del 19 luglio 1991
- art. 6, comma 2, legge n. 216 del 19 luglio 1991
Parametri
- art. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 78, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 79, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 80, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 5, legge n. 386 del 30 novembre 1989
- art. 119, Costituzione
- art. 8, comma 1, n. 25, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, comma 1, n. 29, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, comma 1, n. 26, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, comma 1, n. 27, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, comma 1, n. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, comma 1, n. 2, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 54, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 68, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 18091
Le disposizioni della legge 19 luglio 1991, n. 216, concernenti, rispettivamente, (art. 1) le iniziative ammesse al previsto finanziamento, in favore dei minori a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose (comunita' di accoglienza, interventi a sostegno delle famiglie, centri di incontro e di iniziativa di presenza sociale, interventi nell'ambito delle strutture scolastiche) e l'istituzione (art. 3) di un apposito fondo (aggiuntivo rispetto ai fondi previsti dall'art. 2 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1990, n. 38) pur incidendo largamente su materie di competenza delle ricorrenti Province autonome (quali l'assistenza pubblica e l'assistenza scolastica) trovano adeguata giustificazione, oltre che nella natura aggiuntiva e non sostitutiva del fondo, e al carattere temporalmente limitato (al triennio 1991-1993) degli interventi, nei caratteri dell'emergenza sociale che si e' inteso affrontare, e nella sua stretta connessione con problemi della difesa della sicurezza e dell'ordine pubblico. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 19 luglio 1991, n. 216, sollevate in riferimento agli artt. 8, 9, 16, 78, 79 e 80 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione.) - Sulla esclusione della illegittimita' di interventi statali attinenti a materie di competenza di Regioni o Province autonome, quando tali interventi "presentino il carattere della straordinarieta' ed i relativi finanziamenti siano aggiuntivi rispetto ai trasferimenti ordinari": S. nn. 180/1991, 37/1991, 32/1991, 345/1990, 459/1989, 399/1989, 324,1989, 217/1988.
Massima n. 18094
Per le stesse ragioni per cui sono state ritenute non fondate (ved. massima A) le questioni sollevate nei confronti degli artt. 1 e 3 della legge 19 luglio 1991, n. 216, vanno respinte le censure mosse dalle ricorrenti Province di Trento e di Bolzano alla disciplina contenuta nell'art. 2, commi da 1 a 5, e 7, della medesima legge, in cui si individuano potenziali destinatari dei contributi (comuni, province e loro consorzi, comunita' montane, enti, organizzazioni di volontariato, associazioni e cooperative di solidarieta' sociale senza scopo di lucro), si stabiliscono le condizioni per accedere agli stessi e si istituisce la commissione cui spetta di formulare i criteri e la proposta per la loro ripartizione e concessione. Anche queste disposizioni, infatti, pur incidendo su materie di competenza delle Province, sono collegate, e trovano giustificazione, nella natura statale e nel carattere aggiuntivo del fondo istituito e dei connessi interventi, ne' al riguardo vale far richiamo all'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 (contenente norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria) dove si prevede la partecipazione delle Province autonome alla ripartizione dei fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni, non certo assimilabili al fondo e agli interventi aggiuntivi previsti dalla legge in questione. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi da 1 a 5 e 7, della legge 19 luglio 1991, n. 216, sollevate in riferimento agli artt. 8, 9, 16, 78, 79 e 80 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione, nonche' all'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e all'art. 119 Cost.).
Massima n. 18095
La esclusione delle Province autonome di Trento e Bolzano dal procedimento per la concessione dei contributi relativi ad iniziative assistenziali in favore dei minori a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose, da attivarsi o gia' attivate, in base alla legge 19 luglio 1991, n. 216, nell'ambito dei territori provinciali, si pone in contrasto con il principio di collaborazione fra Stato, Regioni e Province autonome, dal momento che nella fattispecie ricorrono interessi eterogenei alla cui composizione provvede l'istituto della intesa, riferibili a soggetti tutti di rilievo costituzionale, riassumibili, per lo Stato, nell'intento prioritario di contrastare l'aggravarsi del fenomeno della delinquenza minorile, e, per le Province, nell'esigenza di partecipare alla definizione di interventi che incidano su materie di propria competenza. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 2, sesto comma, legge 19 luglio 1991, n. 216, nella parte in cui affida al solo Ministro dell'interno il potere di disporre i finanziamenti consentiti dalla stessa legge, senza prevedere la una preventiva intesa fra lo Stato e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ove si tratti di sostegno a interventi realizzati o da realizzare nell'ambito dei rispettivi territori provinciali. - Sul principio di collaborazione fra Stato e Regioni v. S. nn. 286/1985, 747/1988, 337/1989, 125/1990 e 351/1991.
Massima n. 18125
La disposizione di cui al prino comma dell'art. 6, legge 19 luglio 1991, n. 216, prevedente la possibilita' che lo Stato, le Regioni e le Province possano concedere in uso gratuito beni immobili ai destinatari dei contributi per l'esercizio delle attivita' assistenziali in favore dei minori, nella stessa legge previste, appare superflua ed invasiva, ove riferita alle Province ricorrenti di Trento e Bolzano dal momento che le Province dispongono a pieno titolo dei beni immobili, di natura demaniale e patrimoniale, che ad esse appartengono, e tale disponibilita' comprende anche la possibilita' di concedere tali beni in uso gratuito per il perseguimento di finalita' ed interessi provinciali. Analogamente la disposizione di cui all'art. 6, secondo comma, prescrivendo particolari modalita' per l'utilizzazione dei beni concessi, si presenta limitativa delle competenze relative all'amministrazione del patrimonio delle ricorrenti, che l'art. 54, primo comma, n. 4, dello Statuto affida senza condizioni alla Giunta provinciale. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 6 l. 19 luglio 1991, n. 216, nella parte in cui estende la disciplina ivi prevista alle Province autonome di Trento e Bolzano.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, sesto comma, della legge 19 luglio 1991, n. 216 (Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose), nella parte in cui non prevede la preventiva intesa fra lo Stato e le Province autonome di Trento e di Bolzano in ordine al decreto del Ministro dell'interno che dispone i contributi di cui al medesimo art. 2 per il sostegno a iniziative attivate nell'ambito dei rispettivi territori provinciali;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 19 luglio 1991, n. 216, nella parte in cui estende la disciplina prevista dallo stesso articolo alle Province autonome di Trento e di Bolzano;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1; 2, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e settimo comma, e 3 della legge 19 luglio 1991, n. 216, sollevate, in riferimento agli artt. 8, 9, 16, 78, 79 e 80 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione, nonché all'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e all'art. 119 della Costituzione, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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