Corte costituzionale
Sentenza n. 359/1992
Corte cost., sent. 23 luglio 1992, n. 359
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 359/1992
- Data di deposito
- 23 luglio 1992
- Data di decisione
- 8 luglio 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:359
Norme oggetto del giudizio
- art. 50, n. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 11 luglio 1980
- art. 5, comma 3, n. 3, legge n. 28 del 21 febbraio 1980
Parametri
Massime
Massima n. 18572
Ai fini dell'ammissione ai giudizi di idoneita' per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati, i medici titolari di borse di studio assegnate dal Consiglio nazionale delle ricerche, che abbiano svolto di fatto presso le facolta' di medicina e chirurgia attivita' di assistenza e cura, espletando per un triennio, entro l'anno accademico 1979/1980, attivita' didattica e scientifica, non possono fondatamente essere assimilati alle altre categorie ammesse a detti giudizi, quali quella dei tecnici laureati - oggetto di espresso riferimento normativo - e quelle degli aiuti, degli assistenti dei policlinici e delle cliniche universitarie, e dei titolari di contratto presso le facolta' di medicina e chirurgia, cui tale diritto e' stato riconosciuto per effetto delle sent. nn. 89 del 1986 e 397 del 1989. La mancata inclusione dei borsisti in questione non appare infatti irragionevole o discriminatoria, in considerazione non solo delle finalita' di addestramento all'attivita' di ricerca scentifica e all'attivita' didattica alle quali e' evidentemente rivolta la borsa di studio assegnata (peraltro da parte di un ente autonomo rispetto all'Universita'), ma tanto piu' della previsione di cui all'art. 58 del d.P.R. n. 382 del 1980, in ordine alla loro inquadrabilita' nel diverso ruolo dei ricercatori universitari. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, terzo comma, numero 3, l. 21 febbraio 1980, n. 28 e dell'art. 50, numero 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382). - Per analoga decisione, concernente i titolari di assegni di formazione scientifica e didattica, v. S. n. 31/1992. - Ved. anche S. nn. 89/1986 e 397/1989 (richiamate nel testo).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, numero 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e dell'art. 50, numero 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, sezione I, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 23 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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