Corte costituzionale

Sentenza n. 357/1992

Corte cost., sent. 23 luglio 1992, n. 357

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
357/1992
Data di deposito
23 luglio 1992
Data di decisione
8 luglio 1992
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:357

Norme oggetto del giudizio

  • art. 20, comma 1, legge della Regione Veneto n. 28 del 23 aprile 1990
  • art. 6, legge della Regione Veneto n. 11 del 30 gennaio 1990

Parametri

Massime

Massima n. 18659

Risulta delineata in modo perplesso la questione di legittimita' costituzionale sollevata, per violazione dei limiti posti alla potesta' legislativa delle regioni dalle autonomie comunali, nei confronti delle disposizioni degli artt. 6 della legge della Regione Veneto n. 11 del 1990 e 20, primo comma, della legge della stessa Regione n. 28 del 1990, che attribuiscono al Presidente della Giunta regionale, su parere della Commissione tecnica regionale - sez. ambiente, la competenza ad approvare i progetti degli impianti di prima categoria per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti. Per ovviare alla riscontrata carenza, nel procedimento di approvazione degli impianti, di una adeguata rappresentanza e incidenza degli interessi locali, specie riguardo alla individuazione dei siti - su cui si appunta la censura - il giudice 'a quo' prospetta infatti due soluzioni, sostanzialmente alternative, consistenti, la prima, in una modifica della composizione della suddetta commissione, tale da bilanciare il potere monocratico conferito al Presidente della Giunta, e l'altra, invece, rimanendo invariata la composizione della Commissione tecnica, nella attribuzione del potere di approvazione alla Giunta, quale organo collegiale di piu' ampia e bilanciata ponderazione anche delle esigenze locali. Non e' dunque consentito identificare, con la necessaria puntualita' e certezza, il 'thema decidendum'. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 6 della legge della Regione Veneto 30 gennaio 1990, n. 11, e dell'art. 20, primo comma, della legge della stessa Regione 23 aprile 1990, n. 28, in riferimento agli artt. 5 e 117 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 6 della legge Regione Veneto 30 gennaio 1990, n. 11 (Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 16 agosto 1984, n. 42 e 16 aprile 1985, n. 33, successive modifiche e integrazioni) e dell'art. 20, primo comma, della legge Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28 (Nuove norme per la tutela dell'ambiente. Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1985, n. 33. "Norme per la tutela dell'ambiente"), sollevata, in riferimento agli artt. 5 e 117 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con ordinanza emessa in data 11 luglio 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 23 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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