Corte costituzionale

Sentenza n. 345/1992

Corte cost., sent. 20 luglio 1992, n. 345

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
345/1992
Data di deposito
20 luglio 1992
Data di decisione
7 luglio 1992
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:345

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 18570

Riguardo ai casi in cui, per l'adozione ordinaria di persona maggiorenne (artt. 291 e segg., cod.civ.) e' richiesto l'assenso di appartenenti alla famiglia legittima dell'adottante, deve ritenersi che la disposizione dell'art. 297 stesso codice - secondo la quale quando, per incapacita' dei suddetti, l'assenso non possa essere ottenuto, il tribunale, apprezzando gli interessi ivi indicati, puo' egualmente pronunciare l'adozione - benche' originariamente dettata solo per i genitori e il coniuge, assuma un significato e un contenuto generale e che quindi, in seguito alla sentenza n. 557 del 1988 della Corte costituzionale - che, dichiarando la parziale illegittimita' dell'art. 291, ha reso possibile l'adozione, in precedenza non consentita, anche in presenza di figli legittimi o legittimati, se assenzienti - sia applicabile, quando sia impossibile ottenerne l'assenso per incapacita', anche a questi ultimi. Cosi' ricostruito il sistema normativo, va dunque respinta la censura di disparita' di trattamento avanzata sul presupposto - che di tale ricostruzione non tiene conto - della necessita' e inderogabilita', nell'ipotesi in questione, della manifestazione di volonta' del figlio legittimo o legittimato. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 291 cod.civ., 'in parte qua'). - S. n. 557/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 del codice civile, sollevata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di appello di Napoli con ordinanza emessa il 13 novembre 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 20 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze