Corte costituzionale

Sentenza n. 341/1992

Corte cost., sent. 20 luglio 1992, n. 341

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
341/1992
Data di deposito
20 luglio 1992
Data di decisione
7 luglio 1992
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:341

Norme oggetto del giudizio

  • art. 47, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
  • legge n. 93 del 29 marzo 1983
  • decreto del Ministro della sanita' n. 295 del 26 luglio 1991
  • art. 8, decreto del Ministro della sanita' n. 295 del 26 luglio 1991
  • art. 2, decreto del Ministro della sanita' n. 295 del 26 luglio 1991
  • all. 1, decreto del Ministro della sanita' n. 295 del 26 luglio 1991
  • art. 4, decreto del Ministro della sanita' n. 295 del 26 luglio 1991
  • all. 3, decreto del Ministro della sanita' n. 295 del 26 luglio 1991
  • art. 9, decreto del Ministro della sanita' n. 295 del 26 luglio 1991
  • all. 2, decreto del Ministro della sanita' n. 295 del 26 luglio 1991
  • art. 1, decreto del Ministro della sanita' n. 295 del 26 luglio 1991
  • art. 3, decreto del Ministro della sanita' n. 295 del 26 luglio 1991
  • art. 10, decreto del Ministro della sanita' n. 295 del 26 luglio 1991
  • art. 1, comma 2, all. 3, decreto del Ministro della sanita' n. 295 del 26 luglio 1991
  • art. 6, decreto del Ministro della sanita' n. 295 del 26 luglio 1991
  • art. 5, decreto del Ministro della sanita' n. 295 del 26 luglio 1991

Parametri

  • art. 117, comma 2, Costituzione
  • art. 9, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n.29, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, n. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 29, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 18719

Come gia' affermato dalla Corte, l'art. 47 della l. 23 dicembre 1978, n. 833, sulla riforma sanitaria, ha imposto, in ordine alla materia concernente la disciplina dello stato giuridico del personale delle u.s.l., il criterio dell'"unico ordinamento in tutto il territorio nazionale" (criterio successivamente attuato mediante disciplina posta dal d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761), salvo il riconoscimento a favore delle Regioni e delle Province autonome di una potesta' di normazione attuativa, ai sensi dell'art. 117, ultimo comma, Cost.. - S. nn. 122/1990, 181/1990, 484/1991, 28/1992.

Massima n. 18720

La legge-quadro sul pubblico impiego n. 93 del 1983, - che, in quanto diretta a porre norme fondamentali di riforma economico-sociale, vincola, attraverso i suoi principi, anche le competenze delle Province autonome - impone, per determinati oggetti (tra cui "l'identificazione delle qualifiche funzionali in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni": v. art. 3, n. 3), il ricorso all'accordo sindacale come strumento necessario e alternativo alla legge, cosicche' il d.P.R. di recepimento dell'accordo stesso assume di necessita', nel sistema delle fonti statuali, il valore peculiare proprio della funzione di legge, con effetti sui limiti della fonte subordinata - regolamento ministeriale - chiamata a svolgere ed applicare le norme poste in sede di accordo sindacale. Per tale tipo di regolamento infatti, risultano attenuati sia il limite relativo al fondamento legislativo richiesto dall'art. 17, terzo comma, l. n. 400 del 1988 sia, nel caso in cui l'accordo sindacale riguardi il comparto del personale del servizio sanitario nazionale, la prevista preclusione (art. 17, primo comma, lett. b, stessa l. n. 400 del 1988) alla disciplina attuativa o integrativa di leggi e decreti legislativi relativi a materia di competenza regionale, poiche' nella relativa stipula e' prevista la partecipazione anche di rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome (art. 9, l. n. 93 del 1983 e art. 6, d.P.R. n. 68 del 1986). - S. n. 219/1984.

Massima n. 18721

Il decreto del Ministro della sanita' 26 luglio 1991 n. 295, in tema di regolamento dei corsi di qualificazione per l'accesso al profilo professionale di "operatore tecnico" addetto all'assistenza, e' stato adottato al fine di attuare una disciplina espressa da una fonte speciale (ancorche' formalmente riconducibile alla categoria generale dei regolamenti governativi), quale quella che ha consentito di recepire, attraverso il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, l'accordo sindacale del 6 aprile 1990, concernente il personale del comparto del servizio sanitario nazionale, stipulato ai sensi della legge-quadro sul pubblico impiego n. 93 del 1983. Come tale (v. massima B), il decreto nel suo complesso non puo' considerarsi lesivo dei principi costituzionali relativi al riparto delle competenze normative ed al principio di legalita' sotto i due profili che investono, da un lato, l'asserito difetto di fondamento legislativo del potere regolamentare esercitato dal Ministro della sanita' e, dall'altro, l'asserita invasione operata, attraverso la fonte regolamentare, in una materia riservata alla competenza esclusiva (addestramento e formazione professionale) o, quanto meno, concorrente (igiene e sanita') delle Province autonome. Spetta pertanto allo Stato adottare la disciplina di cui al predetto decreto del Ministro della sanita' 26 luglio 1991, n. 295.

Massima n. 18722

La disciplina posta dal decreto del Ministro della sanita' 26 luglio 1991, n. 295 risulta innanzitutto indirizzata a integrare le previsioni relative all'accesso al nuovo profilo professionale del ruolo sanitario di "operatore tecnico addetto all'assistenza", e a regolare in dettaglio i criteri di ingresso in tale settore gia' predisposti, in generale, in sede di accordo sindacale e recepiti successivamente attraverso l'art. 40, terzo comma, d.P.R. n. 384 del 1990, del quale il decreto ministeriale stesso, costituisce attuazione (v. massima C). L'incidenza di detta disciplina, per contenuti e finalita', nella materia dello stato giuridico del personale delle U.S.L. (v. massima A), esclude che il decreto in questione risulti lesivo, per quanto concerne le disposizioni che regolano specificatamente i corsi di qualificazione per il tale profilo, delle competenze provinciali, esclusiva in materia di "addestramento e formazione professionale" e concorrente in tema di apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori" e di "igiene e sanita', ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera", tanto piu' che alle Regioni ed alle Province e' stato riservato dall'art. 2 del decreto, sia l'individuazione delle scuole e delle altre strutture destinate ad ospitare i nuovi corsi di qualificazione, sia la disciplina dell'organizzazione degli stessi corsi. Spetta pertanto allo Stato adottare la disciplina di cui al citato decreto del Ministro della sanita' in data 26 luglio 1991, n. 295, con riferimento particolare agli artt. 1-4, 8-10 e agli allegati 1, 2 e 3.

Massima n. 18723

Secondo quanto gia' precisato dalla Corte in tema di corsi di qualificazione professionale suscettibili di abilitare all'esercizio di attivita' sull'intero territorio nazionale, la valutazione dei risultati (rispetto a cui i criteri di formazione delle commissioni giudicatrici rappresentano un presupposto organizzativo) comporta forme di coordinamento in sede centrale nonche' l'adozione di discipline omogenee di competenza statale. Al riguardo, le norme del decreto del Ministro della sanita' 26 luglio 1991, n. 295, concernenti il rilascio degli attestati di qualificazione di operatore tecnico addetto all'assistenza, e, in particolare la previsione di un modello di attestato unico in ambito nazionale e la disciplina unitaria relativa alla composizione della commissione chiamata a valutare l'esito del colloquio e della prova pratica, non risultano lesive delle competenze provinciali in materia di addestramento e formazione professionale e igiene e sanita': infatti, l'esame che conclude il corso di qualificazione ed il documento che ne attesta il superamento sono diretti ad accertare, sulla base di standards omogenei, l'idoneita' all'inquadramento in un profilo professionale definito in sede nazionale e che, di conseguenza, e' tale da legittimare all'esercizio della relativa attivita' nell'intero territorio nazionale. Spetta pertanto allo Stato adottare la disciplina di cui al decreto del Ministro della sanita' 26 luglio 1991, n. 295, con riferimento specifico all'art. 1, secondo comma, allegato 3, e all'art. 10. - S. nn. 216/1976, 89/1977, 165/1989, 245/1990, 346/1991.

Massima n. 18724

Le limitazioni poste dal decreto del Ministro della sanita' 26 luglio 1991 n. 295 in tema di piante organiche delle U.S.L. ed istituzioni assimilate (determinazione di un "tetto" per i nuovi posti di "operatore tecnico addetto all'assistenza", percentualmente riferito ai posti esistenti di ausiliario specializzato; determinazione dei posti disponibili nei corsi di qualificazione presso le scuole per infermieri professionali; trasformazione dei posti di ausiliario specializzato in posti di operatore tecnico) non trovano copertura nell'art. 40, terzo comma, del d.P.R. n. 384 del 1990 che, nel legittimare il Ministro della sanita' all'adozione del regolamento dei corsi di qualificazione per l'accesso al predetto profilo professionale di operatore tecnico, ha delimitato l'ambito dell'intervento ministeriale soltanto alle modalita', ai requisiti di accesso ed alle percentuali di ammissione per i candidati esterni ed interni, senza in alcun modo richiamare la composizione quantitativa e qualitativa delle piante organiche. Sussiste pertanto, per l'assenza di un fondamento normativo idoneo a legittimare l'intervento regolamentare in questione, una lesione sia delle competenze delle Province autonome in materia di addestramento e formazione professionale, e igiene e sanita', sia del principio di legalita' e, conseguentemente, non spettando allo Stato adottare la disciplina degli artt. 5 e 6 del predetto decreto in data 26 luglio 1991, n. 295, sono annullate le disposizioni espresse da tali articoli.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i ricorsi:

dichiara che spetta allo Stato adottare la disciplina di cui al decreto del Ministro della sanità 26 luglio 1991, n. 295 (Regolamento dei corsi di qualificazione per l'accesso al profilo professionale di operatore tecnico addetto all'assistenza, in applicazione dell'art. 40, comma terzo, del d.P.R. 28 novembre 1990, n. 384), con riferimento particolare agli artt. 1 - 4, 8 - 10 e agli allegati 1, 2 e 3;

dichiara che non spetta allo Stato adottare la disciplina di cui agli artt. 5 e 6 dello stesso decreto e conseguentemente annulla le disposizioni espresse da tali articoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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