Corte costituzionale

Sentenza n. 331/1992

Corte cost., sent. 15 luglio 1992, n. 331

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
331/1992
Data di deposito
15 luglio 1992
Data di decisione
2 luglio 1992
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:331

Norme oggetto del giudizio

  • Tab. all.2, decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979

Parametri

Massime

Massima n. 18671

La questione di legittimita' costituzionale deve essere esaminata dalla Corte nei limiti della sua rilevanza nel giudizio 'a quo', pur se risulti formulata in termini piu' ampi nell'ordinanza di rimessione. (Nella specie, la Corte, chiamata a valutare la legittimita' dei requisiti richiesti agli psicologi provenienti dal parastato per l'accesso alla posizione funzionale di psicologo coadiutore del ruolo sanitario regionale, ha ristretto l'esame della questione al solo requisito - direzione per oltre un anno di una unita' organizzativa - di cui non era in possesso il ricorrente del giudizio 'a quo').

Massima n. 18672

La norma che, ai fini dell'inquadramento nella posizione funzionale di "psicologo coadiutore" dei ruoli sanitari regionali, richiede agli psicologi provenienti dal parastato con qualifica di collaboratore tecnico coordinatore, il possesso di requisiti (quale la direzione, per oltre un anno, di un'unita' organizzativa) non richiesti, invece, agli psicologi di settimo livello provenienti dagli enti locali, e' priva di giustificazione ragionevole, in quanto discrimina posizioni di professionalita' omogenea ed equivalente in base alla sola diversita' dell'ente di provenienza; la stessa norma e' altresi' irragionevole, apparendo di per se' incongruo che coloro i quali svolgevano, nell'ente di provenienza, sostanzialmente il ruolo di "coadiutore", siano inquadrati, per difetto di requisiti ad altri non richiesti, in un ruolo inferiore a quello di coadiutore. Pertanto (attenendosi ai limiti in cui la questione e' rilevante nel giudizio 'a quo') va dichiarata costituzionalmente illegittima, per contrasto con l'art. 3 Cost. (assorbita la censura riferita all'art. 97 Cost.), la tabella relativa ai biologi-chimici-fisici-psicologi riportata nell'allegato 2 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nella parte in cui, ai fini dell'inquadramento nella posizione funzionale di psicologo coadiutore degli psicologi provenienti dagli enti di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70 che alla data del 20 dicembre 1979 prestavano attivita' nei predetti enti con la qualifica di psicologo collaboratore tecnico coordinatore, richiede che gli stessi fossero preposti alla direzione di strutture organizzative. - S. nn. 827/1988 e 123/1991.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale della tabella relativa ai biologi - chimici - fisici - psicologi, riportata nell'allegato 2 (Equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale da inquadrare nei ruoli nominativi regionali) del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) nella parte in cui, a fini dell'inquadramento nella posizione funzionale di psicologo coadiutore degli psicologi provenienti dagli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 che alla data del 20 dicembre 1979 prestavano attività nei predetti enti con la qualifica di psicologo collaboratore tecnico coordinatore, richiede che gli stessi fossero preposti alla direzione di strutture organizzative.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze