Corte costituzionale

Sentenza n. 330/1992

Corte cost., sent. 15 luglio 1992, n. 330

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
330/1992
Data di deposito
15 luglio 1992
Data di decisione
2 luglio 1992
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:330

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, decreto-legge n. 261 del 8 luglio 1974

Parametri

Massime

Massima n. 18576

Alla eliminazione della disparita' di trattamento tra pubblici dipendenti, derivante dalla mancata inclusione di una ipotesi di salvezza dei benefici combattentistici (nella specie: la cessazione del rapporto per soppressione del posto di lavoro) tra quelle tassativamente previste dalla norma impugnata, non puo' pervenirsi se non mediante una pronuncia di illegittimita' costituzionale, dovendosi escludere, per il carattere eccezionale rivestito dalla norma in questione, che a tale razionalizzazione possa giungersi attraverso un procedimento di interpretazione analogica.

Massima n. 18577

Nel concedere i benefici combattentistici, tra cui quello del pensionamento anticipato, previo un aumento del servizio di sette anni a favore di tutti i dipendenti pubblici (l. n. 336 del 1970) - disciplinandone l'applicazione mediante il contingentamento annuale dei pensionamenti per scaglioni ( d.l. n. 261 del 1974) - e nel disporre la salvezza dei benefici nel caso di cessazione dal servizio o per raggiungimento dei limiti di eta' (e anzianita'), o per dispensa dal servizio per motivi di salute, o per decesso dell'impiegato, o in applicazione della l. n. 804 del 1973, il legislatore ha mostrato l'intenzione di includere nelle ipotesi fatte salve, tutte quelle cause dell'estinzione dal servizio degli impiegati verificatesi indipendentemente dalla volonta' degli stessi. Configura quindi una evidente anomalia per la irragionevole disparita' di trattamento tra dipendenti che ne deriva, il non aver incluso tra dette cause "involontarie", quella della cessazione anticipata del rapporto d'impiego, rispetto alla data dello scaglionamento prevista dalle singole amministrazioni, per fine del periodo (biennale) di disponibilita', conseguente alla soppressione di un ufficio o alla riduzione di un ruolo organico, quando l'impiegato non possa essere utilizzato in un altro ramo dell'amministrazione, tanto piu' che la non diversa ipotesi di salvezza di tali benefici, quale quella della aspettativa per riduzione di quadri - di cui alla citata l. n. 804 del 1973 - e' gia' considerata dal legislatore stesso, seppure con esclusivo, discriminatorio riferimento ad alcune categorie in esubero (ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei corpi di polizia dello Stato). E' pertanto costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 1, d.l. 8 luglio 1974, n. 261, nella parte in cui non estende a tutti gli altri lavoratori destinatari di quelle provvidenze, tra le ipotesi di cessazione dal servizio non pregiudicanti il godimento dei benefici stabiliti per gli ex combattenti, anche quella della anticipata estinzione del rapporto di lavoro per soppressione del posto o riduzione dell'organico.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 1 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 261 (Modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici, ex combattenti e assimilati), come modificato dall'articolo 1, sesto comma, della legge di conversione 14 agosto 1974, n. 355, nella parte in cui non estende a tutti gli altri lavoratori destinatari di quelle provvidenze, tra le ipotesi di cessazione dal servizio non pregiudicanti il godimento dei benefici stabiliti per gli ex combattenti, anche quella della anticipata estinzione del rapporto di lavoro per soppressione del posto o riduzione dell'organico.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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