Corte costituzionale
Sentenza n. 316/1992
Corte cost., sent. 8 luglio 1992, n. 316
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 316/1992
- Data di deposito
- 8 luglio 1992
- Data di decisione
- 29 giugno 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- BORZELLINO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:316
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 18540
Come la Corte ha gia' osservato, l'interesse dell'imputato a beneficiare dei vantaggi conseguenti al giudizio abbreviato, in tanto rileva in quanto egli rinunzi al dibattimento al fine di raggiungere l'obiettivo di rapida definizione del processo perseguito dal legislatore con l'introduzione di tale rito speciale. Percio', quando, per l'inerzia dello stesso, tale scopo non puo' essere perseguito - in quanto si e' gia' pervenuti al dibattimento - sarebbe irrazionale consentire che, ciononostante, si addivenga a quel giudizio in base alle contingenti valutazioni dell'imputato sull'andamento del processo. - Nello stesso senso sent. n. 593/1990.
Massima n. 18541
Nel nuovo codice di procedura penale la disciplina delle nuove contestazioni a dibattimento e' articolata nel senso che, nel caso in cui, durante l'istruttoria dibattimentale, emerga nei confronti dello imputato un fatto "nuovo", la sua contestazione e' possibile solo se lo stesso vi consenta. Altrimenti occorre procedere nelle forme ordinarie con la conseguenza che, in ordine a tale fatto, all'indagato e' data anche la possibilita' di chiedere il rito abbreviato.
Massima n. 18542
La impossibilita', per l'imputato, nel sistema del nuovo codice, quando dall'istruttoria dibattimentale emerge l'ipotesi di un reato concorrente o di modifica della imputazione e di circostanza aggravante, a differenza da quanto e' invece previsto per la contestazione del fatto "nuovo" (v. massima B) di opporsi alla contestazione suppletiva non prestando il proprio consenso, ne' quindi, per il giudice, di decidere la riammissione in termini per la richiesta del rito abbreviato, e' giustificata dal rilievo che tale contestazione - dato lo stretto rapporto intercorrente tra l'imputazione originaria ed il reato connesso - e' evenienza non infrequente e non imprevedibile in un sistema processuale imperniato, come quello vigente, sulla formazione della prova in dibattimento, mentre, per altro verso, essa e' preclusa nel giudizio abbreviato (art. 441). E poiche' il relativo rischio rientra nel calcolo in base al quale l'imputato si determina a chiedere o meno tale rito, onde egli non ha che da addebitare a se medesimo le conseguenze della propria scelta, nella preclusione, anche in tale ipotesi, all'adozione del rito abbreviato a dibattimento gia' istaurato, non e' ravvisabile alcuna violazione del principio di uguaglianza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 519, secondo comma, del codice di procedura penale sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 519, secondo comma, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Macerata con ordinanza del 23 ottobre 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 8 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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