Corte costituzionale
Sentenza n. 31/1992
Corte cost., sent. 3 febbraio 1992, n. 31
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 31/1992
- Data di deposito
- 3 febbraio 1992
- Data di decisione
- 22 gennaio 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:31
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 3, n. 3, legge n. 28 del 21 febbraio 1980
- art. 50, n.3, decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 11 luglio 1980
- art. 5, comma 3, n.3, legge n. 28 del 21 febbraio 1980
Parametri
Massime
Massima n. 18010
Nella formulazione di questioni di legittimita' costituzionale vertenti su denunce di disparita' di trattamento nulla vieta, ne' quindi puo' essere addotto a motivo di inammissibilita', che siano assunte a 'tertium' comparationis norme esistenti nell'ordinamento per effetto di sentenze additive della Corte costituzionale. (Per una applicazione del principio ved. massima seguente).
Massima n. 18011
"L'unicum" normativo, che si e' venuto a formare nell'ordinamento, fra tecnici laureati, medici interni e contrattisti, tutti egualmente ammessi ai giudizi di idoneita' a professore universitario associato, ben puo' essere assunto a "tertium comparationis" per sostenere la illegittimita' costituzionale, in riferimento al principio di eguaglianza, degli artt. 5, terzo comma, n. 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e 50, n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, per la non prevista ammissione, ai giudizi suddetti, di titolari di assegni di formazione scientifica e didattica che entro l'anno accademico 1979/80, abbiano svolto, per un triennio, comprovata attivita' didattica e scientifica. Ne' puo' avere rilievo in contrario la circostanza che l'ammissione ai giudizi di idoneita', mentre per i tecnici laureati e' specificamente prevista dalla legge, per le altre su indicate categorie, e' stata invece riconosciuta da sentenze della Corte costituzionale. Va quindi respinta la eccezione di inammissibilita' della questione formulata, in base a tale assunto, dall'Avvocatura dello Stato. - S. nn. 89/1986 e 397/1989.
Massima n. 18022
Ai fini dell'ammissione ai giudizi di idoneita' a professore associato, non e' ravvisabile alcuna identita' tra la posizione dei titolari di assegni di formazione scientifica e didattica, di cui all'art. 6, d.l. 1 ottobre 1973, n. 580, che entro l'anno accademico 1979/80 abbiano svolto per un triennio comprovata attivita' didattica e scientifica e le posizioni dei tecnici laureati, dei medici interni (aiuti e assistenti) e dei titolari di contratto, ai quali tale diritto e' stato riconosciuto nella unitaria considerazione della natura didattica e scientifica delle prestazioni istituzionali espletate. Per i titolari di assegno di cui trattasi e' infatti prevista semplicemente una generica partecipazione ai seminari ed alle esercitazioni per gli studenti (art. 6 del d.l. n. 580) e l'equiparabilita' del servizio di assistenza e cura, da essi prestato, al servizio di assistente ospedaliero di ruolo, e' riconosciuta - esplicitamente - soltanto ai fini dei concorsi ospedalieri (d.l. 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in l. 19 febbraio 1979, n. 54) quale beneficio operante all'interno dell'ordinamento ospedaliero e non suscettibile di alcun riferimento estensivo. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, terzo comma, n. 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e dell'art. 50, n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.). - S. nn. 89/1986 e 397/1989, riguardanti rispettivamente i medici interni (aiuti e assistenti) e i contrattisti universitari.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, n. 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e dell'art. 50, n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonché sperimentazione organizzativa e didattica), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Consiglio di Stato - Sezione VI giurisdizionale, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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