Corte costituzionale
Sentenza n. 289/1992
Corte cost., sent. 22 giugno 1992, n. 289
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 289/1992
- Data di deposito
- 22 giugno 1992
- Data di decisione
- 4 giugno 1992
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:289
Norme oggetto del giudizio
- art. 87, decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957
- art. 276, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
Parametri
Massime
Massima n. 18750
Come la Corte ha piu' volte affermato, anche nella materia relativa al procedimento disciplinare dei pubblici dipendenti, non si puo' negare che la Costituzione, stabilisce principi comuni valevoli sia per il pubblico impiegato che per il magistrato; nello stesso tempo, tuttavia, il comune aspetto di fondo, dipendente dal fatto che ambedue le categorie interessate sono legate da un servizio pubblico con lo Stato, non impedisce, ed anzi esige che il legislatore consideri, nell'ambito di un esercizio non irragionevole della sua dicrezionalita' politica, le peculiarita' dello 'status' del magistrato, prevedendo un trattamento differenziato che e' infatti imposto dalla stessa Costituzione che, agli artt. da 101 a 113 detta disposizioni dirette ad assicurare, a garanzia dell'autonomia e imparzialita' di una funzione di vitale importanza per l'esistenza dello stato di diritto, la piu' ampia tutela dell'indipendenza dei giudici considerati sia come singoli soggetti sia come ordine giudiziario. - Sulla disciplina riguardante gli impiegati civili dello Stato v. S. n. 145/1976.
Massima n. 18751
Nel regolare il procedimento disciplinare per i dipendenti civili dello Stato e quello per i magistrati, il legislatore ha tenuto conto di quei principi costituzionali che comportano momenti di disciplina comune e momenti di differenziazione (v. mass. precedente), tanto che, mentre il procedimento disciplinare per gli impiegati civili e' sostanzialmente considerato come un procedimento amministrativo che sfocia in un provvedimento di natura non giurisdizionale, quello riguardante i magistrati consiste in "un giudizio che si svolge secondo moduli giurisdizionali" al quale sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni del processo penale relative all'istruzione ed al dibattimento; la scelta legislativa di adottare moduli giuridizionali risponde infatti, come gia' affermato, all'esigenza di una piu' rigorosa tutela del prestigio dell'ordine giudiziario che rientra senza dubbio tra i piu' rilevanti beni costituzionalmente protetti". - Sulla natura e peculiarita' del procedimento giurisdizionale riguardante gli impiegati civili dello Stato ed i magistrati v. s. nn. 971/1988, 40/1990, 158/1990 e 145/1976.
Massima n. 18754
L'istituto della riabilitazione previsto a favore degli impiegati civili dello Stato colpiti da sanzione disciplinare, Cosi' come disciplinato dall'impugnato art. 87 D.P.R. 20 gennaio 1957, n. 3, assume la configurazione di un atto amministrativo e non puo', pertanto, essere automaticamente esteso alle sanzioni disciplinari irrogate ai magistrati in considerazione del ben diverso procedimento disciplinare previsto per questi ultimi (V. massima B): il trapianto della riabilitazione prevista per gli impiegati civili dello Stato nel sistema disciplinare stabilito per i magistrati da' luogo ad un irragionevole innesto in palese contrasto con il principio di uguaglianza. Ne' l'art. 87 d.P.R. n. 3 del 1957 puo' rientrare fra quelle "disposizioni generali relative agli impiegati civili dello Stato", che, in quanto non contrarie all'ordinamento giudiziario e non incompatibili con lo 'status' dei giudici, sono applicabili, ai sensi dell'art. 276 R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, anche ai magistrati dell'ordine goiudiziario. Deve pertanto essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 87 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 e dell'art. 276 R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 nella parte in cui consente l'applicazione ai magistrati della riabilitazione prevista per gli impiegati civili dello Stato colpiti da sanzione disciplinare.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto formato dall'art. 87 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), e dall'art. 276 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), nella parte in cui consente l'applicazione ai magistrati della riabilitazione prevista per gli impiegati civili dello Stato colpiti da sanzione disciplinare.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 22 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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