Corte costituzionale

Sentenza n. 280/1992

Corte cost., sent. 17 giugno 1992, n. 280

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
280/1992
Data di deposito
17 giugno 1992
Data di decisione
4 giugno 1992
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:280

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, n. 11, legge n. 154 del 23 aprile 1981

Parametri

Massime

Massima n. 18595

Alla luce di quanto gia' affermato dalla Corte, le cause di ineleggibilita', siccome eccezione al generale e fondamentale principio del libero accesso, in condizioni di eguaglianza, di tutti i cittadini alle cariche elettive, devono essere tipizzate dalla legge con determinatezza e precisione sufficienti ad evitare quanto piu' possibile situazioni di persistente incertezza, frequenti contestazioni, soluzioni giurisprudenziali contraddittorie, che finirebbero per incrinare gravemente, in fatto, la proclamata pari capacita' elettorale passiva dei cittadini: al riguardo, e' necessario e sufficiente che la norma, espressa in termini sufficientemente precisi e di contenuto delimitato in modo soddisfacente per evitare erronee applicazioni, abbia i caratteri dell'astrattezza e della generalita', i quali costituiscono la garanzia dell'uguaglianza e dell'imparzialita', e che, sulla base della norma astratta, in attuazione ed entro i limiti della stessa, vi siano norme concrete per regolamentare i singoli casi. Ne discende che l'art. 2, n. 11, della legge 23 aprile 1981, n. 154 - che prevede l'ineleggibilita' a consigliere regionale, provinciale o comunale degli amministratori e dei dipendenti con funzione di rappresentanza o con poteri di organizzazione o di coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dalla regione, provincia o comune - appare non censurabile, sotto il profilo di un'asserita imprecisione ed indeterminatezza della formulazione, e di una conseguente insufficiente tutela del diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito (art. 51 Cost.), in quanto, a seguito dell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, il termine "ente dipendente" contenuto nella suddetta disposizione e' stato sufficientemente precisato ed ha pertanto un contenuto sicuramente delimitato, mentre spetta all'interprete il compito di dare ad esso, se necessario, con l'utilizzazione dei comuni canoni ermeneutici e secondo i principi costituzionali, un contorno piu' preciso e maggiormente aderente alla varieta' dei casi che possono essere portati alla sua attenzione. (Non fondatezza della questione di legittimita' dell'art. 2, primo comma, n. 11 della legge 23 aprile 1981, n. 154, in riferimento all'art. 51 Cost.). - S. nn. 166/1972 e 129/1975.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 11 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), in riferimento all'art. 51 della Costituzione, sollevata dalla Corte d'appello di Roma con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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