Corte costituzionale
Sentenza n. 279/1992
Corte cost., sent. 17 giugno 1992, n. 279
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 279/1992
- Data di deposito
- 17 giugno 1992
- Data di decisione
- 4 giugno 1992
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:279
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Ministro dell'interno del 19 settembre 1991
- decreto del Ministro dell'interno del 19 ottobre 1991
Parametri
- decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 22 marzo 1974
- art. 16, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 81, statuto regione Trentino Alto Adige
- decreto del Presidente della Repubblica n. 473 del 28 marzo 1975
- art. 8, comma 1, n.21, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 80, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 54, n.5, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 119, Costituzione
Massime
Massima n. 18605
Le certificazioni dei bilanci, consuntivo e preventivo, dei comuni e delle comunita' montane, non implicano l'esercizio di uno specifico potere di vigilanza e di controllo ne' di una immediata competenza finanziaria sugli enti tenuti alla compilazione, ma - nel contesto di un indirizzo legislativo volto, fin dalla L. n. 468 del 1978, al consolidamento dei conti della finanza pubblica - hanno funzione essenzialmente conoscitiva, consentendo una omogenea e completa raccolta di dati oggettivi, utili per l'esercizio delle funzioni proprie dei molteplici destinatari dei documenti. Pertanto, i decreti ministeriali che determinano le modalita' relative alle suddette certificazioni non toccano le competenze della Provincia di Bolzano in materia di finanza locale (nel cui esercizio essa puo' anzi servirsi dei dati raccolti), rispondendo bensi' al dovere costituzionale di leale cooperazione tra Stato e regioni (o province autonome) nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 119 Cost.. (Spettanza allo Stato del potere di provvedere alla raccolta delle certificazioni e di determinare le relative modalita', cosi' come previsto con i decreti del Ministro dell'interno - di concerto con il Ministro del tesoro - del 10 settembre 1991 e del 19 ottobre 1991).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i ricorsi, dichiara che spetta allo Stato provvedere alla raccolta dei dati concernenti i bilanci consuntivi e preventivi dei comuni e delle comunità montane ed alla determinazione delle relative modalità, così come previsto con i decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro del 10 settembre 1991 (Modalità relative alle certificazioni concernenti il conto consuntivo 1990 delle amministrazioni provinciali, comunali e delle comunità montane) e con il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro del 19 ottobre 1991 (Modalità relative alle certificazioni concernenti il bilancio preventivo delle amministrazioni provinciali, comunali e delle comunità montane).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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