Corte costituzionale

Sentenza n. 269/1992

Corte cost., sent. 12 giugno 1992, n. 269

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
269/1992
Data di deposito
12 giugno 1992
Data di decisione
3 giugno 1992
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:269

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 18594

Il principio della precostituzione del giudice, sancito dall'art. 25, primo comma, della Costituzione, secondo quanto gia' ripetutamente affermato, deve ritenersi rispettato allorche' l'organo giudicante sia stato istituito dalla legge sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non gia' in vista di singole controversie, e, comunque, nulla esso ha a che vedere con la ripartizione della competenza territoriale tra giudici dettata da normativa nel tempo anteriore alla istituzione del giudizio: ne discende che non contrasta con il surricordato principio la disciplina, contenuta nel codice di procedura civile, della determinazione della competenza per territorio per le cause relative a diritti di obbligazione, in forza della quale il soggetto che assume l'iniziativa della lite puo', a sua scelta, convenire la controparte innanzi al giudice del luogo ove questa risiede, o, se persona giuridica, ha la sua sede (artt. 18, 19 cod. proc. civ.: foro generale) ovvero, invece, innanzi al giudice del luogo in cui e' sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio (art. 20 cod. proc. civ.: foro speciale facoltativo). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20 cod. proc. civ., in riferimento all'art. 25 Cost.). - Sul principio costituzionale della precostituzione del giudice, v., tra le tante, S. nn. 29/1958, 22/1959, 1/1965, 508/1989; nonche' S. n. 158/1982; v. altresi', con specifico riguardo all'art. 20 cod. proc. civ., S. n. 119/1963. - Sulla differenza tra il principio costituzionale della precostituzione del giudice e le regole determinative della competenza territoriale, v. S. n. 251/1986. - Sulla non conciliabilita' con il principio del giudice precostituito per legge, ma in quanto risolubile in base unicamente a scelte discrezionali, dell'"alternativa tra piu' giudici" gia' prevista dagli artt. 30 e 31 del codice di procedura penale del 1930: S. n. 88 del 1962.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 cod. proc. civ., in riferimento all'art. 25, comma primo, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Brescia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze