Corte costituzionale
Sentenza n. 269/1992
Corte cost., sent. 12 giugno 1992, n. 269
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 269/1992
- Data di deposito
- 12 giugno 1992
- Data di decisione
- 3 giugno 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:269
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 18594
Il principio della precostituzione del giudice, sancito dall'art. 25, primo comma, della Costituzione, secondo quanto gia' ripetutamente affermato, deve ritenersi rispettato allorche' l'organo giudicante sia stato istituito dalla legge sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non gia' in vista di singole controversie, e, comunque, nulla esso ha a che vedere con la ripartizione della competenza territoriale tra giudici dettata da normativa nel tempo anteriore alla istituzione del giudizio: ne discende che non contrasta con il surricordato principio la disciplina, contenuta nel codice di procedura civile, della determinazione della competenza per territorio per le cause relative a diritti di obbligazione, in forza della quale il soggetto che assume l'iniziativa della lite puo', a sua scelta, convenire la controparte innanzi al giudice del luogo ove questa risiede, o, se persona giuridica, ha la sua sede (artt. 18, 19 cod. proc. civ.: foro generale) ovvero, invece, innanzi al giudice del luogo in cui e' sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio (art. 20 cod. proc. civ.: foro speciale facoltativo). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20 cod. proc. civ., in riferimento all'art. 25 Cost.). - Sul principio costituzionale della precostituzione del giudice, v., tra le tante, S. nn. 29/1958, 22/1959, 1/1965, 508/1989; nonche' S. n. 158/1982; v. altresi', con specifico riguardo all'art. 20 cod. proc. civ., S. n. 119/1963. - Sulla differenza tra il principio costituzionale della precostituzione del giudice e le regole determinative della competenza territoriale, v. S. n. 251/1986. - Sulla non conciliabilita' con il principio del giudice precostituito per legge, ma in quanto risolubile in base unicamente a scelte discrezionali, dell'"alternativa tra piu' giudici" gia' prevista dagli artt. 30 e 31 del codice di procedura penale del 1930: S. n. 88 del 1962.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 cod. proc. civ., in riferimento all'art. 25, comma primo, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Brescia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 12 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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