Corte costituzionale

Sentenza n. 260/1992

Corte cost., sent. 8 giugno 1992, n. 260

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
260/1992
Data di deposito
8 giugno 1992
Data di decisione
1° giugno 1992
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:260

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 18402

Secondo il diritto vivente formatosi per effetto della soluzione adottata dalle Sezioni unite della Cassazione (sent. 23 marzo 1992, n. 3394) il porto d'arma giocattolo priva di tappo rosso in luogo pubblico o aperto al pubblico non costituisce reato. Cade quindi la censura di incostituzionalita' formulata nei confronti dell'art. 380, secondo comma, lett. g), cod. proc. pen. in relazione all'art. 5, ultimo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sul presupposto - che l'interpretazione fornita dal giudice cui e' demandata la funzione nomofilattica elimina - che per il porto di una pluralita' di armi giocatolo prive di tappo rosso incorporato nella canna, in quanto equiparato al porto illegale in luogo pubblico o aperto al pubblico di piu' armi da sparo, fosse obbligatorio l'arresto in flagranza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 380, secondo comma, lett. g, cod. proc. pen., in relazione all'art. 5, ult. comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Riguardo alla valutazione della pericolosita' delle armi giocattolo: S. nn. 171/1986 e 285/1991.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 380, comma secondo, lettera g) del codice di procedura penale in relazione all'art. 5, ultimo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) in riferimento all'art. 3 della Costituzione sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino con ordinanza del 7 settembre 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 1° giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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