Corte costituzionale
Sentenza n. 260/1992
Corte cost., sent. 8 giugno 1992, n. 260
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 260/1992
- Data di deposito
- 8 giugno 1992
- Data di decisione
- 1° giugno 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:260
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, ultimo co., legge n. 110 del 18 aprile 1975
- art. 380, comma 2, lett. g), codice di procedura penale
Parametri
Massime
Massima n. 18402
Secondo il diritto vivente formatosi per effetto della soluzione adottata dalle Sezioni unite della Cassazione (sent. 23 marzo 1992, n. 3394) il porto d'arma giocattolo priva di tappo rosso in luogo pubblico o aperto al pubblico non costituisce reato. Cade quindi la censura di incostituzionalita' formulata nei confronti dell'art. 380, secondo comma, lett. g), cod. proc. pen. in relazione all'art. 5, ultimo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sul presupposto - che l'interpretazione fornita dal giudice cui e' demandata la funzione nomofilattica elimina - che per il porto di una pluralita' di armi giocatolo prive di tappo rosso incorporato nella canna, in quanto equiparato al porto illegale in luogo pubblico o aperto al pubblico di piu' armi da sparo, fosse obbligatorio l'arresto in flagranza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 380, secondo comma, lett. g, cod. proc. pen., in relazione all'art. 5, ult. comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Riguardo alla valutazione della pericolosita' delle armi giocattolo: S. nn. 171/1986 e 285/1991.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 380, comma secondo, lettera g) del codice di procedura penale in relazione all'art. 5, ultimo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) in riferimento all'art. 3 della Costituzione sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino con ordinanza del 7 settembre 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 1° giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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