Corte costituzionale

Sentenza n. 257/1992

Corte cost., sent. 8 giugno 1992, n. 257

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
257/1992
Data di deposito
8 giugno 1992
Data di decisione
1° giugno 1992
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:257

Norme oggetto del giudizio

  • art. 19, comma 2, legge n. 613 del 22 luglio 1966

Parametri

Massime

Massima n. 18498

La titolarita' di piu' pensioni integrate al minimo e' consentita, per consolidata giurisprudenza della Corte, sino alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, successivamente al quale opera il diverso principio dell'integrabilita' di un'unica pensione, con cristallizzazione del trattamento non integrato: ne discende che viola l'art. 3 della Costituzione, e va pertanto dichiarato illegittimo, risolvendosi in un'ingiustificata discriminazione rispetto alle numerose fattispecie di cumulo riconosciute attraverso le precedenti pronunce di illegittimita' costituzionale, l'art. 19, secondo comma, della l. 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dalla Gestione speciale commercianti in caso di cumulo con pensione di riversibilita' a carico dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo. - Sulla titolarita' di piu' pensioni integrate al minimo, v. S. nn. 164/1992, 114/1992, 182/1990, 504/1989, 184/1988, 1086/1988, 102/1982. - Sul principio dell'integrabilita' di un'unica pensione, con cristallizzazione del trattamento non integrato, v. S. n. 418/1991.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti in caso di cumulo con pensione di riversibilità a carico dell'E.N.P.A.L.S.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 1° giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze