Corte costituzionale
Sentenza n. 242/1992
Corte cost., sent. 3 giugno 1992, n. 242
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 242/1992
- Data di deposito
- 3 giugno 1992
- Data di decisione
- 20 maggio 1992
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- BORZELLINO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:242
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 18413
E' conforme ai precetti costituzionali una disciplina diretta a tutelare l'avviamento commerciale mediante la previsione, a favore del conduttore che rilascia l'immobile, di una speciale indennita' compensatrice della perdita che egli subisce e che, secondo una valutazione tipica del legislatore, tiene conto dell'arricchimento del locatore per effetto dell'incremento di valore incorporatosi nell'immobile per l'attivita' svolta dal conduttore stesso. - S. nn. 300/1983, 882/1988, 116/1989.
Massima n. 18414
E' irragionevole che ad una causa di cessazione del rapporto di locazione di immobile ad uso non abitativo, la quale faccia venir meno l'esigenza di ripristinare l'equilibrio dei soggetti del rapporto (v. massima A), come avviene nel caso del provvedimento della pubblica amministrazione che vieti 'sine die' l'utilizzazione dell'immobile - con esclusione di ogni effetto lucrativo della cessata relazione contrattuale - non vengano riconosciuti gli stessi effetti che si verificano nelle altre ipotesi di cessazione del rapporto, le quali, secondo la previsione legislativa, non danno titolo alla indennita' di avviamento. Tale principio, gia' affermato dalla Corte, per i contratti posti in essere successivamente alla entrata in vigore della l. n. 392 del 1978 nella sentenza con cui e' stata dichiarata la parziale illegittimita' dell'art. 34 della legge stessa, deve infatti trovare applicazione anche per l'analoga disciplina relativa ai rapporti sorti anteriormente all'entrata in vigore di detta legge. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede che l'obbligo del locatore di corrispondere al conduttore la indennita' per l'avviamento commerciale non ricorre quando causa di cessazione del rapporto e' un provvedimento della pubblica amministrazione che esclude indefinitamente la utilizzazione economica dell'immobile. - S. n. 542/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) nella parte in cui non prevede che l'obbligo del locatore di corrispondere al conduttore la indennità per l'avviamento commerciale non ricorre quando causa di cessazione del rapporto è un provvedimento della pubblica Amministrazione che esclude indefinitamente la utilizzazione economica dell'immobile.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1992.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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