Corte costituzionale

Sentenza n. 211/1992

Corte cost., sent. 11 maggio 1992, n. 211

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
211/1992
Data di deposito
11 maggio 1992
Data di decisione
4 maggio 1992
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:211

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 199 del 10 luglio 1991

Parametri

  • art. 50, comma 4, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, comma 1, n. 2, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 84, comma 2, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, comma 1, n. 11, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 3, Costituzione
  • art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 15, ultimo c., statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 99, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 5, legge n. 386 del 30 novembre 1989
  • art. 2, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 19, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 100, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 29, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 18192

Riguardo al conflitto di attribuzione sollevato con ricorso della Provincia di Bolzano in relazione al decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 10 luglio 1991, n. 199 (concernente la concessione di sussidi, premi ed assegni a scuole, Enti ed Istituti culturali nelle zone di confine delle regioni a statuto speciale) il ritiro del decreto da parte dello stesso Ministro, con successivo atto in data 4 marzo 1992, n. 58, motivato dalla "necessita' di procedere ad una revisione complessiva della normativa in materia, anche in considerazione delle diversificate situazioni nelle zone di confine delle regioni a statuto speciale", comporta la cessazione della materia del contendere.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 maggio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze