Corte costituzionale
Sentenza n. 211/1992
Corte cost., sent. 11 maggio 1992, n. 211
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 211/1992
- Data di deposito
- 11 maggio 1992
- Data di decisione
- 4 maggio 1992
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:211
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 199 del 10 luglio 1991
Parametri
- art. 50, comma 4, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, comma 1, n. 2, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 84, comma 2, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, comma 1, n. 11, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 3, Costituzione
- art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 15, ultimo c., statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 99, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 5, legge n. 386 del 30 novembre 1989
- art. 2, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 19, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 100, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 29, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 18192
Riguardo al conflitto di attribuzione sollevato con ricorso della Provincia di Bolzano in relazione al decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 10 luglio 1991, n. 199 (concernente la concessione di sussidi, premi ed assegni a scuole, Enti ed Istituti culturali nelle zone di confine delle regioni a statuto speciale) il ritiro del decreto da parte dello stesso Ministro, con successivo atto in data 4 marzo 1992, n. 58, motivato dalla "necessita' di procedere ad una revisione complessiva della normativa in materia, anche in considerazione delle diversificate situazioni nelle zone di confine delle regioni a statuto speciale", comporta la cessazione della materia del contendere.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'11 maggio 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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