Corte costituzionale
Sentenza n. 208/1992
Corte cost., sent. 4 maggio 1992, n. 208
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 208/1992
- Data di deposito
- 4 maggio 1992
- Data di decisione
- 16 aprile 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:208
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 62 del 23 ottobre 1978
- art. 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 6 del 26 gennaio 1989
- art. 16, legge n. 56 del 28 febbraio 1987
Parametri
- art. 97, Costituzione
- art. 46, statuto regione Sardegna
- art. 97, comma 3, Costituzione
- art. 97, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 18582
Dalle norme che espressamente prevedono la proroga di organi oltre la loro naturale scadenza, non puo' desumersi l'esistenza di principio generale di 'prorogatio' di fatto, a tempo indeterminato e con pieni poteri, degli organi amministrativi scaduti: quelle norme, infatti, non sono espressione di un'implicita regola generale, in quanto si riferiscono ad enti a carattere particolare (quali gli enti locali territoriali, esponenziali di comunita' e quindi "necessari") o a regime giuridico peculiare (come le IPAB), e sono allora circondate da cautele e limiti temporali idonei ad evitare abusi; oppure dispongono - in modo tassativo e, vieppiu', diversificato - in tema di organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, e non sono percio' riferibili all'organizzazione amministrativa. - sulla particolare natura degli enti territoriali, v. S. n. 876/1988; sul regime delle IPAB, v. S. nn. 396/1988, 195/1987.
Massima n. 18583
In virtu' dei principi enunciati dall'art. 97 Cost., ogni proroga di organi amministrativi scaduti puo' aversi soltanto se prevista espressamente dalla legge e nei limiti da essa indicati, mentre sarebbe ben lontana dal modello costituzionale un'organizzazione caratterizzata da un ricorso abituale - senza cautele idonee ad impedirne l'abuso - alla 'prorogatio' di fatto 'sine die': quest'ultima lasciando all'arbitrio di chi debba provvedere alla sostituzione di determinare la durata di un organo la cui competenza e', invece, temporalmente circoscritta dalla legge, violerebbe la riserva di legge in materia di organizzazione amministrativa, nonche' i principi di imparzialita' e di buon andamento. Ne' puo' ammettersi - in quanto fondata su un criterio incerto, oltreche' inutile rispetto all'esigenza di assicurare la continuita' funzionale dell'organo scaduto - una 'prorogatio' di fatto limitata ad un termine congruo a consentire la nomina dei successori.
Massima n. 18584
La legge regionale che, escludendo la 'prorogatio' di fatto 'sine die' dei Comitati regionali di controllo scaduti, prevede la loro proroga per non oltre i sessanta giorni successivi alla scadenza prevista, non contrasta con la norma statutaria che impone di armonizzare la disciplina del controllo sugli atti degli enti locali con i principi delle leggi dello Stato e soddisfa in modo idoneo l'esigenza di continuita' funzionale dei Co.re.co., in quanto dispone che - entro il suddetto ragionevole termine - il Consiglio regionale obbligatoriamente provveda alla ricostituzione degli organi scaduti. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 46 dello Statuto speciale per la Sardegna - della questione di costituzionalita' dell'art. 9, comma primo, L.reg. Sardegna 23 ottobre 1978, n. 62, come modificato dall'art. 1 della successiva legge regionale 26 gennaio 1989, n. 6). - v. massime precedenti.
Massima n. 18585
Allorche' una questione di costituzionalita' sia proposta in subordine all'accoglimento di altra, contestualmente sollevata, il rigetto di questa rende quella inammissibile. Pertanto, una volta dichiarata infondata la questione concernente la norma regionale che esclude la 'prorogatio' di fatto 'sine die' dei Co.re.co. scaduti, va dichiarata inammissibile - in quanto proposta nell'eventualita' dell'accoglimento della prima - l'ulteriore questione relativa alla norma statale che esclude i soggetti non iscrivibili alle liste di collocamento (in quanto gia' occupati) dalle selezioni per l'accesso alle qualifiche inferiori del pubblico impiego. (Questione concernente l'art. 16, L. 28 febbraio 1987, n. 56, in riferimento all'art. 97, commi primo e terzo, Cost.). - v. massima precedente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
a) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma, della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 1978 n. 62 (I controlli sugli enti locali), come modificato dall'art. 1 della legge regionale 26 gennaio 1989 n. 6 sollevate, in riferimento all'art. 46 dello Statuto speciale per la Regione Sardegna, dal Tribunale amministrativo regionale della Sardegna, con le ordinanze indicate in epigrafe;
b) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), e successive modifiche, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale della Sardegna, in riferimento all'art. 97, primo e terzo comma, della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 4 maggio 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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