Corte costituzionale
Sentenza n. 205/1992
Corte cost., sent. 29 aprile 1992, n. 205
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 205/1992
- Data di deposito
- 29 aprile 1992
- Data di decisione
- 15 aprile 1992
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:205
Norme oggetto del giudizio
- art. 100, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 18331
Come la Corte ha piu' volte precisato, una decisione di tipo additivo e', in linea di principio, ad essa consentita soltanto quando la soluzione adeguatrice non debba essere frutto di una valutazione discrezionale, ma consegua necessariamente al giudizio di legittimita', si' che la Corte in realta' proceda ad un'estensione logicamente necessitata e spesso implicita della potenzialita' interpretativa del contesto normativo in cui e' inserita la disposizione impugnata. (Principio applicato nella decisione di cui alla massima B). - Nello stesso senso, da ultimo: S. nn. 29/1990, 25/1991, 44/1991 202/1991, 287/1991.
Massima n. 18332
Nella procedura fallimentare disciplinata dal r.d. 16 marzo 1942, n. 267, con riguardo al subprocedimento di formazione dello stato passivo, e' previsto che il creditore possa impugnare, con ricorso al giudice delegato, i crediti ammessi (art. 100, r.d. 16 marzo 1942, n. 267), mentre per consolidata interpretazione della Suprema Corte (che rende la norma diritto vivente) analoga legittimazione all'impugnazione non e' riconosciuta al fallito (e neppure, in suo nome e per suo conto, al curatore); al contrario, non vi e' univocita' nella giurisprudenza in ordine all'eventuale efficacia preclusiva del decreto del giudice delegato, che dichiara esecutivo lo stato passivo, anche nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento. Peraltro anche a volere accogliere l'interpretazione estensiva, fatta propria dal giudice a quo, che proprio per tale ragione ha dubitato della compatibilita' del sistema normativo con la garanzia di difesa del fallito, alla Corte e' precluso alcun tipo di intervento, in quanto la richiesta soluzione adeguatrice, diretta, in via di ipotesi, al rafforzamento delle garanzie difensive del debitore, presuppone una scelta fra piu' soluzioni astrattamente possibili (esclusione in sede di giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento dell'efficacia preclusiva del precedente accertamento del passivo; estensione al fallito della legittimazione ad impugnare i crediti ammessi allo stato passivo; attribuzione di questa legittimazione al curatore nell'interesse del fallito, ecc.), rimesse (ved. massima A) alla valutazione discrezionale del legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 100, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in riferimento all'art. 24 Cost.). - Per la non fondatezza della questione, ma senza considerazione del motivo (allora non prospettato) relativo all'effetto preclusivo dell'accertamento del passivo nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento: S. n. 222/1984.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 100 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (disciplina del fallimento del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), "nella parte in cui non prevede la legittimazione del fallito alla impugnazione dei crediti ammessi, anche quando l'accertamento è pregiudiziale al giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento proposto dallo stesso fallito", in riferimento all'art. 24 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 aprile 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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