Corte costituzionale
Sentenza n. 204/1992
Corte cost., sent. 29 aprile 1992, n. 204
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 204/1992
- Data di deposito
- 29 aprile 1992
- Data di decisione
- 15 aprile 1992
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:204
Norme oggetto del giudizio
- decreto-legge n. 663 del 30 dicembre 1979
- art. 15, legge n. 33 del 29 febbraio 1980
- art. 17, comma 1, legge n. 843 del 21 dicembre 1978
Parametri
Massime
Massima n. 18333
Come la Corte ha gia' avuto modo di statuire, nel dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 99, quinto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, la diminuzione del trattamento pensionistico complessivo, in caso di espletamento di una nuova attivita' lavorativa, puo' essere giustificata e compatibile col principio stabilito dall'art. 36, primo comma, della Costituzione soltanto se sia correlata ad una retribuzione di questa nuova attivita' che ne giustifichi la misura: cosicche' non sono legittime le norme che implichino una sostanziale decurtazione del complessivo trattamento pensionistico, senza stabilire il limite minimo dell'emolumento dell'attivita' esplicata, oltre il quale tale decurtazione diventa operante. Ne consegue che violano l'art. 36, primo comma, della Costituzione, l'art. 17, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843 e l'art. 15 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, conv. in legge 29 febbraio 1980, n. 33, i quali rispettivamente prevedono, per i pensionati che svolgono anche attivita' di lavoro subordinato, il primo l'esclusione dell'indennita' integrativa speciale, il secondo, invece, il congelamento dell'importo dovuto al 31 dicembre 1978 di detta indennita'. Tali articoli pertanto vanno dichiarati costituzionalmente illegittimi, nella parte in cui non determinano la misura della retribuzione, oltre la quale diventano operanti l'esclusione ed il congelamento dell'indennita' integrativa speciale, spettando al legislatore, che deve provvedervi nel rispetto del precetto costituzionale dell'art. 36, primo comma, della Costituzione, la determinazione di tale misura e quella della relativa decorrenza. - Con analoga decisione, in base allo stesso principio: S. n. 566/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 17, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria) e 15 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile), conv. nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, nella parte in cui non determinano la misura della retribuzione, oltre la quale diventano operanti l'esclusione e il congelamento dell'indennità integrativa speciale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 28 aprile 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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