Corte costituzionale

Sentenza n. 178/1992

Corte cost., sent. 15 aprile 1992, n. 178

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
178/1992
Data di deposito
15 aprile 1992
Data di decisione
2 aprile 1992
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:178

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, legge n. 154 del 15 maggio 1991

Parametri

Massime

Massima n. 18251

La scelta in ordine ai reati tributari da includere o meno nel beneficio della sanatoria di cui all'art. 7, legge 15 maggio 1991, n. 154 (attuata - previa regolarizzazione da parte del contribuente - mediante una deroga al principio di ultrattivita' delle norme penali tributarie) comporta valutazioni di politica criminale riservate alla esclusiva competenza del legislatore, censurabili solo ove l'esercizio della discrezionalita' legislativa si riveli manifestamente irragionevole. Il che certo non puo' dirsi per il fatto che nella sanatoria non e' stato incluso il reato di omessa o infedele annotazione in scritture contabili, mentre vi risultano compresi quello di omessa tenuta delle scritture contabili e le violazioni poste in essere dal sostituto d'imposta, atteso che la omessa o infedele annotazione - contro quanto ritenuto dal giudice 'a quo' - presenta aspetti di maggiore insidiosita' e gravita' rispetto alla omessa tenuta, ed e' fattispecie chiaramente disomogenea e percio' non comparabile, in riferimento al principio di eguaglianza, con le infrazioni commesse dal sostituto di imposta, e considerato altresi' che la disciplina in questione e' assolutamente coerente alla scelta di fondo operata al riguardo sul piano sostantivo dal legislatore del 1991. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 legge 15 maggio 1991, n. 154, di conversione in legge del decreto legge 16 marzo 1991, n. 83, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Sulla competenza del legislatore in ordine alla scelta fra reati amnistiabili o non v. S. n. 215/1991.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 15 maggio 1991 n. 154 (di conversione del d.l. 16 marzo 1991 n. 83 recante "modifiche al d.l. 10 luglio 1982 n. 429, conv. in legge 7 agosto 1982 n. 516 in materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per definire le relative pendenze"), "nella parte in cui esclude dalla sanatoria l'ipotesi di reato prevista dall'art. 1 comma secondo, della legge 516/1982", in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 15 aprile 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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