Corte costituzionale

Sentenza n. 177/1992

Corte cost., sent. 15 aprile 1992, n. 177

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
177/1992
Data di deposito
15 aprile 1992
Data di decisione
2 aprile 1992
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:177

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 770 del 28 luglio 1961
  • decreto-legge n. 468 del 21 giugno 1961
  • art. 3, legge n. 770 del 28 luglio 1961

Parametri

Massime

Massima n. 18380

La mancata previsione - anteriormente alla l. n. 592 del 1975 - di un limite temporale massimo per l'emanazione del decreto ministeriale attestante, ai fini della conseguente proroga dei termini in materia tributaria, il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, non comporta violazione del principio di eguaglianza, dal momento che la proroga opera anche a favore dei contribuenti e che l'attivita' rimessa all'Amministrazione e' di mero accertamento, e comunque correlata alla specialita' e alla natura di valore primario che ha l'interesse dell'Amministrazione al regolare accertamento e riscossione delle imposte. Ne' la suddetta mancanza di limiti consente uno strumentale differimento dell'emanazione del decreto, per perseguire eventuali direttive di politica fiscale, giacche' in tal caso il decreto stesso sarebbe affetto dal vizio di eccesso di potere per sviamento dalla causa per cui il suddetto potere di accertamento e' previsto dalla legge. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - della questione di costituzionalita' degli artt. 1 e 3, d.l. 21 giugno 1961, n. 468, conv. in l. 28 luglio 1961, n. 770, nel testo anteriore alle modificazioni 'ex lege' 25 ottobre 1985, n. 592).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 del decreto legge 21 giugno 1961 n. 498 ("Norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari"), convertito in legge 28 luglio 1991 n. 770, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, sollevata dalla Corte d'appello di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 15 aprile 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze