Corte costituzionale
Sentenza n. 177/1992
Corte cost., sent. 15 aprile 1992, n. 177
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 177/1992
- Data di deposito
- 15 aprile 1992
- Data di decisione
- 2 aprile 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:177
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 770 del 28 luglio 1961
- decreto-legge n. 468 del 21 giugno 1961
- art. 3, legge n. 770 del 28 luglio 1961
Parametri
Massime
Massima n. 18380
La mancata previsione - anteriormente alla l. n. 592 del 1975 - di un limite temporale massimo per l'emanazione del decreto ministeriale attestante, ai fini della conseguente proroga dei termini in materia tributaria, il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, non comporta violazione del principio di eguaglianza, dal momento che la proroga opera anche a favore dei contribuenti e che l'attivita' rimessa all'Amministrazione e' di mero accertamento, e comunque correlata alla specialita' e alla natura di valore primario che ha l'interesse dell'Amministrazione al regolare accertamento e riscossione delle imposte. Ne' la suddetta mancanza di limiti consente uno strumentale differimento dell'emanazione del decreto, per perseguire eventuali direttive di politica fiscale, giacche' in tal caso il decreto stesso sarebbe affetto dal vizio di eccesso di potere per sviamento dalla causa per cui il suddetto potere di accertamento e' previsto dalla legge. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - della questione di costituzionalita' degli artt. 1 e 3, d.l. 21 giugno 1961, n. 468, conv. in l. 28 luglio 1961, n. 770, nel testo anteriore alle modificazioni 'ex lege' 25 ottobre 1985, n. 592).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 del decreto legge 21 giugno 1961 n. 498 ("Norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari"), convertito in legge 28 luglio 1991 n. 770, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, sollevata dalla Corte d'appello di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 15 aprile 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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