Corte costituzionale

Sentenza n. 165/1992

Corte cost., sent. 8 aprile 1992, n. 165

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
165/1992
Data di deposito
8 aprile 1992
Data di decisione
30 marzo 1992
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:165

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, legge n. 9 del 9 gennaio 1963

Parametri

Massime

Massima n. 18283

Anche nelle parti in cui vieta l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni, nei casi di cumulo con la pensione di vecchiaia erogata dal Fondo speciale per gli artigiani e con la pensione erogata dal Fondo previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, l'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 - gia' riconosciuto, sotto altri profili, ed anche con riguardo alla medesima pensione "superstiti-rurale", incostituzionale - contrasta con il principio - piu' volte dalla Corte ribadito - che esclude - sino alla data del 1 ottobre 1983 - ogni preclusione dell'integrazione al minimo in caso di titolarita' di piu' trattamenti. Ed anche nelle parti suddette, dunque, l'art. 1, secondo comma, della legge n. 9 del 1963 va dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 3 della Costituzione. - Sulla medesima norma, sotto altri profili: S. nn. 69/1990, 70/1990, 547/1990, 184/1988, 1144/1988, 102/1982; in particolare, riguardo alla pensione "superstiti-rurale": S. nn. 373/1989, 488/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità a carico del Fondo per coltivatori diretti, mezzadri e coloni in caso di cumulo con pensione di vecchiaia erogata dal Fondo speciale per gli artigiani;

dichiara l'illegittimità costituzionale della norma suddetta nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo del medesimo trattamento di riversibilità in caso di cumulo con pensione erogata dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 marzo 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

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