Corte costituzionale
Sentenza n. 165/1992
Corte cost., sent. 8 aprile 1992, n. 165
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 165/1992
- Data di deposito
- 8 aprile 1992
- Data di decisione
- 30 marzo 1992
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:165
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, legge n. 9 del 9 gennaio 1963
Parametri
Massime
Massima n. 18283
Anche nelle parti in cui vieta l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni, nei casi di cumulo con la pensione di vecchiaia erogata dal Fondo speciale per gli artigiani e con la pensione erogata dal Fondo previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, l'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 - gia' riconosciuto, sotto altri profili, ed anche con riguardo alla medesima pensione "superstiti-rurale", incostituzionale - contrasta con il principio - piu' volte dalla Corte ribadito - che esclude - sino alla data del 1 ottobre 1983 - ogni preclusione dell'integrazione al minimo in caso di titolarita' di piu' trattamenti. Ed anche nelle parti suddette, dunque, l'art. 1, secondo comma, della legge n. 9 del 1963 va dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 3 della Costituzione. - Sulla medesima norma, sotto altri profili: S. nn. 69/1990, 70/1990, 547/1990, 184/1988, 1144/1988, 102/1982; in particolare, riguardo alla pensione "superstiti-rurale": S. nn. 373/1989, 488/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità a carico del Fondo per coltivatori diretti, mezzadri e coloni in caso di cumulo con pensione di vecchiaia erogata dal Fondo speciale per gli artigiani;
dichiara l'illegittimità costituzionale della norma suddetta nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo del medesimo trattamento di riversibilità in caso di cumulo con pensione erogata dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 marzo 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 aprile 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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