Corte costituzionale
Sentenza n. 164/1992
Corte cost., sent. 8 aprile 1992, n. 164
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 164/1992
- Data di deposito
- 8 aprile 1992
- Data di decisione
- 30 marzo 1992
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:164
Norme oggetto del giudizio
- art. 19, comma 2, legge n. 613 del 22 luglio 1966
Parametri
Massime
Massima n. 18206
La titolarita' di piu' pensioni integrate al minimo e' consentita, per consolidata giurisprudenza della Corte, sino alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, successivamente al quale opera il diverso principio dell'integrabilita' di un'unica pensione, con cristallizzazione del trattamento non integrato: ne discende che viola l'art. 3 della Costituzione, risolvendosi in un'ingiustificata discriminazione rispetto alle numerose fattispecie di cumulo riconosciute attraverso le precedenti decisioni di illegittimita' costituzionale della Corte, l'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dalla Gestione speciale commercianti in caso di cumulo con pensione diretta a carico dell'E.N.P.A.L.S.. - Sulla titolarita' di piu' pensioni integrate al minimo v. S. nn. 114/1992, 182/1990, 504/1989, 184/1988, 1086/1988, 102/1982. - Sul principio dell'integrabilita' di un'unica pensione, con cristallizzazione del trattamento non integrato v. S. n. 418/1991.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti in caso di cumulo con pensione diretta a carico dell'E.N.P.A.L.S.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 marzo 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 aprile 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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