Corte costituzionale

Sentenza n. 149/1992

Corte cost., sent. 1° aprile 1992, n. 149

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
149/1992
Data di deposito
1° aprile 1992
Data di decisione
18 marzo 1992
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:149

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 478 del 25 novembre 1987
  • art. 2, decreto-legge n. 593 del 25 settembre 1987

Parametri

Massime

Massima n. 18181

Il superfluo accenno, nell'ordinanza di rimessione, alla possibilita' di una sentenza interpretativa di rigetto, fondata su un'interpretazione diversa da quella accolta dal giudice 'a quo', non crea una perplessita' della motivazione paragonabile a quella determinata dalla prospettazione di due o piu' ipotesi possibili di sentenza di accoglimento, e dunque non rende inammissibile la sollevata questione di legittimita' costituzionale.

Massima n. 18182

Nel bilanciamento fra valori (o principi) costituzionali, la prevalenza dell'uno sull'altro non e' predeterminabile in assoluto e una volta per tutte, ma deve essere collegata a determinate condizioni tipiche; percio', la legge che, in forma di norma astratta, operi il bilanciamento fra interessi confliggenti, e' incostituzionale se ed in quanto non riservi al portatore dell'interesse postergato la prova dell'insussistenza nel caso concreto delle condizioni che, secondo la ponderazione sottesa alla norma stessa, giustificano la precedenza attribuita all'interesse antagonistico.

Massima n. 18183

L'esonero del conduttore di immobile ad uso non abitativo dall'obbligo di risarcire al locatore il danno derivante dalla protrazione della detenzione nel periodo compreso tra la scadenza del contratto e la data fissata giudizialmente per il rilascio, si giustifica solo nella misura in cui risponde a una funzione di sostegno dell'attivita' economica del conduttore, e dunque sempreche' e fino al momento in cui il conduttore non acquisisca (o possa, con l'ordinaria diligenza, acquisire) la disponibilita' di altro immobile idoneo all'esercizio dell'impresa, venendo in tal caso meno la condizione che giustificava la postergazione del diritto di proprieta' rispetto all'interesse alla prosecuzione dell'impresa. E' percio' illegittimo costituzionalmente - per violazione dell'art. 42, secondo comma, Cost. - l'art. 2, d.l. 25 settembre 1987 n. 593, conv. in L. 25 novembre 1987 n. 478, nella parte in cui esonera il conduttore da responsabilita' per i danni cagionati al locatore dal ritardo della restituzione dell'immobile senza eccettuare il caso di comprovata insussistenza della difficolta' per il conduttore di reperire altro immobile idoneo. - S. n. 22/1989; sulla scadenza del regime transitorio di proroghe legali, v. S. n. 108/1986.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 25 settembre 1987, n. 393 (Norme in materia di locazione di immobili ad uso non abitativo, nonché di cessione e di assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata), convertito nella legge 25 novembre 1987, n. 478, nella parte in cui esonera il conduttore da responsabilità per i danni cagionati al locatore dal ritardo della restituzione dell'immobile senza eccettuare il caso di comprovata insussistenza della difficoltà per il conduttore di reperire altro immobile idoneo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° aprile 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze