Corte costituzionale
Sentenza n. 143/1992
Corte cost., sent. 30 marzo 1992, n. 143
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 143/1992
- Data di deposito
- 30 marzo 1992
- Data di decisione
- 17 marzo 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:143
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 27 del 12 febbraio 1983
- art. 2-bis, decreto-legge n. 916 del 15 dicembre 1982
Parametri
Massime
Massima n. 18152
La disciplina variegata e composita dettata in relazione alle imposte dirette e a quelle indirette e' correlata alla diversita' sussistente tra le imposte stesse, sicche' non e', in linea generale, possibile, al fine di riscontrare una disparita' di trattamento, la comparazione trasversale di istituti e normative di settore; ne' tale comparazione puo' operarsi con piu' limitato riferimento alla disciplina del condono tributario che vede il legislatore - nel limite del principio di ragionevolezza - libero di esercitare la sua discrezionalita' adottando soluzioni diverse in relazione alle diverse imposte.
Massima n. 18155
Il differimento del termine dal 15 marzo al 15 settembre 1983 per la presentazione della dichiarazione integrativa di condono da parte degli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo 31 luglio 1982-15 marzo 1983, in quanto disposta dall'art. 2-bis, del d.l. 15 dicembre 1982, n. 916 (conv. in l. 12 febbraio 1983, n. 27) proprio a modifica dell'art. 14 del d.l. 10 luglio 1982, n. 429 (conv. in l. 7 agosto 1982, n. 516), che riguarda le sole imposte sui redditi, non puo' che riferirsi solamente alle imposte dirette, per cui nessun differimento ulteriore di detto termine puo' ritenersi previsto in relazione alle imposte indirette.
Massima n. 18157
Data la diversita' delle imposte considerate in comparazione, quelle dirette da un lato e quelle indirette dall'altro, (v. massima A) non puo' ravvisarsi disparita' di trattamento nella disposizione la quale non prevede che anche gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 31 luglio 1982 al 15 marzo 1983, possano presentare fino al 15 settembre 1983 la dichiarazione integrativa di condono relativa alle imposte indirette dovute dal loro dante causa, atteso che tale beneficio e' stabilito per gli eredi dei contribuenti, deceduti nel medesimo periodo, in ordine alle imposte dirette dovute dal loro dante causa. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 bis del decreto legge 15 dicembre 1982, n. 916, convertito nella legge 12 febbraio 1983, n. 27).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2- bis del decreto legge 15 dicembre 1982, n. 916, convertito nella legge 12 febbraio 1983, n. 27 (Ulteriore differimento dei termini previsti dal decreto legge 10 luglio 1982 n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516, nonché di quelli fissati al 30 novembre 1982 per il versamento dell'acconto delle imposte sui redditi e relativa addizionale straordinaria), sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione dalla Commissione tributaria di Taranto con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 30 marzo 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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