Corte costituzionale

Sentenza n. 136/1992

Corte cost., sent. 27 marzo 1992, n. 136

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
136/1992
Data di deposito
27 marzo 1992
Data di decisione
16 marzo 1992
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:136

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 18264

Per ritenere "rilevante" una questione di legittimita' costituzionale e' sufficiente che, una volta emendata nel senso auspicato la norma censurata, si abbia nel giudizio 'a quo' - indipendentemente da quello che potra' esserne, in linea di fatto, il definitivo esito - una diversita' della 'ratio decidendi', cioe' della regola giuridica da applicare. (Nella specie, in base a tale principio, la Corte ha respinto una eccezione di inammissibilita', proposta dall'Avvocatura dello Stato, sotto il profilo del difetto di motivazione sulla rilevanza, riguardo alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 305 cod. proc. civ., nella parte in cui anche in caso di fallimento della parte costituita fa decorrere il termine per la riassunzione dal momento della interruzione del processo anziche' da quello in cui il curatore del fallimento ne abbia avuto conoscenza, sollevata nel corso di un giudizio che, interrotto per fallimento di una delle parti costituite, in base alla norma impugnata si sarebbe dovuto dichiarare estinto per tardivita' della riassunzione). - Nello stesso senso: S. nn. 409/1991 e 148/1983.

Massima n. 18265

Diversamente che nei casi di morte o perdita della capacita' della parte non costituita (art. 299 cod. proc. civ.) e di morte od impedimento del procuratore (art. 301 cod. proc. civ.) in cui l'interruzione del processo interviene automaticamente nel momento nel quale si verifica l'evento impeditivo, nelle ipotesi invece di perdita della capacita', anche in conseguenza di fallimento, come in quella di morte della parte costituita (art. 300 cod. proc. civ.) l'interruzione non e' automatica ma interviene soltanto se il procuratore della parte, cui l'evento si riferisce, ne renda nota la causa, con una dichiarazione in udienza, in difetto della quale - per consolidata giurisprudenza - il processo prosegue regolarmente nei confronti della parte (dichiarata fallita o defunta). - Sulla decorrenza del termine per la riassunzione nei casi di interruzione del processo per morte o perdita di capacita' della parte non costituita o per morte o impedimento del procuratore, v., rispettivamente le S. nn. 159/1971 e 139/1967.

Massima n. 18266

Per il parallelismo tra la posizione dell'erede che succede al 'de cuius' ex art. 110 cod. proc. civ. e quella del curatore che subentra al fallito "nelle controversie ancora in corso relative a rapporti patrimoniali", ai sensi dell'art. 43 della legge fallimentare, deve ritenersi che l'obbligo del difensore mandatario - che, anche se non esplicitato nell'art. 300 cod. proc. civ., trova il suo referente normativo nel combinato disposto degli artt. 1728 e 1710 cod. civ. - di comunicare tempestivamente l'evento interruttivo del processo agli aventi causa della parte da lui rappresentata - obbligo che nella giurisprudenza della Cassazione e' stato riconosciuto riguardo ai casi di interruzione per morte della parte costituita - sussista anche nell'ipotesi della interruzione per fallimento.

Massima n. 18267

Stante la possibilita' per il curatore del fallimento - in dipendenza dell'obbligo (sul quale v. massima C) di informazione a carico del procuratore del fallito - di avere preventiva e comunque tempestiva conoscenza della pendenza del processo e della sua interruzione, nessuna violazione del diritto di difesa e' di conseguenza prospettabile, in suo danno, sotto il profilo della integrale utilizzabilita' del termine per la riassunzione del giudizio. Ne' vale obiettare che l'effettivita' della difesa potrebbe essere nel concreto vanificata dall'eventuale inadempienza del procuratore del fallito: da un tale inonveniente pratico non potendo infatti derivare un vizio di incostituzionalita' della norma, mentre a prevenirlo e reprimerlo appaiono sufficienti, oltre alle sanzioni comminabili in seguito a giudizio disciplinare da parte degli ordini forensi, l'obbligo del risarcimento del danno. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 305 cod. proc. civ., nella parte in cui anche in caso di fallimento della parte costituita fa decorrere dalla interruzione del processo il termine utile per la sua riassunzione).

Massima n. 18268

La legittimita' di una norma oggetto di giudizio di costituzionalita' va apprezzata in funzione della corretta osservanza dell'ordinamento giuridico complessivo, in cui si inserisce, e non delle sue possibili violazioni. (Per una applicazione del principio v. massima D).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità dell'art. 305 c.p.c., nella parte in cui anche in caso di fallimento della parte costituita fa decorrere dalla interruzione del processo il termine utile per la sua riassunzione, sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., dal Tribunale di Genova, con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1992

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 marzo 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

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