Corte costituzionale
Sentenza n. 134/1992
Corte cost., sent. 27 marzo 1992, n. 134
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 134/1992
- Data di deposito
- 27 marzo 1992
- Data di decisione
- 16 marzo 1992
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:134
Norme oggetto del giudizio
- art. 119, lett. a), legge n. 425 del 26 marzo 1958
Parametri
Massime
Massima n. 18158
Il rapporto di impiego dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, per il periodo antecedente alla stipulazione dei contratti collettivi che, a partire dal 3 febbraio 1988 hanno operato in concreto la trasformazione da pubblico a privato del rapporto stesso - rendendo cosi' operativa di effetti la riforma dell'Ente prevista dalla legge n. 210 del 1985 - era ancora di natura pubblicistica e quindi soggetto alla disciplina del pubblico impiego.
Massima n. 18159
Al dipendente delle Ferrovie dello Stato destituito, in seguito a condanna penale, con provvedimento efficace da data anteriore al 3 febbraio 1988 (v. massima A) e che, avendo impugnato lo stesso abbia il relativo giudizio ancora in corso, e' applicabile, per una esigenza di pubblico interesse alla concreta definizione delle situazioni pendenti, la legge 7 febbraio 1990, n. 19, la quale ha abrogato la precedente disciplina in materia di destituzione del pubblico dipendente - sorretta dalla 'ratio' dell'automatismo destitutivo - ed ha introdotto un sistema sostanziale e procedimentale nuovo. Ricorrendo tale fattispecie, risulta quindi inammissibile, per difetto di rilevanza, in quanto proposta avverso una disposizione ormai abrogata da detta legge e quindi non piu' applicabile al caso, la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 119, lett. a) della legge 26 marzo 1958, n. 425, il quale prevede per i dipendenti dell'Ente Ferrovie, in caso di condanna definitiva per uno dei reati indicati nella stessa norma, la destituzione di diritto senza il previo esperimento del procedimento disciplinare. - S. nn. 415/1991, 971/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 119, lett. a), della legge 26 marzo 1958, n. 425 (Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 marzo 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze