Corte costituzionale

Sentenza n. 125/1992

Corte cost., sent. 25 marzo 1992, n. 125

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
125/1992
Data di deposito
25 marzo 1992
Data di decisione
16 marzo 1992
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:125

Norme oggetto del giudizio

  • art. 79, comma 1, legge n. 354 del 26 luglio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 18207

A norma dell'art. 3 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minori (d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448) l'ultrattivita' della condizione di minore, per cio' che riguarda le attribuzioni del tribunale di sorveglianza, cessa al compimento del venticinquesimo anno di eta' e tra tali attribuzioni vi e' certamente quella di concedere le misure alternative alla pena detentiva nei confronti di coloro che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto. Il diverso limite degli anni ventuno previsto dall'art. 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, si riferisce solo alla diversa fase dell'esecuzione delle misure alternative e tende a garantire che tale esecuzione avvenga secondo le modalita' previste per i minori (in particolare, a cura del servizio sociale minorile), anziche' secondo quelle vigenti per gli adulti. (Reiezione della eccezione di inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sulla quale ved. massima D - sorta per la mancata previsione, nell'art. 79, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, per i minori di eta' all'epoca del fatto reato, riguardo alle misure alternative dell'affidamento in prova e della semiliberta', di modalita' diverse da quelle stabilite dagli artt. 47, 48 e 50, opposta dall'Avvocatura dello Stato per irrilevanza della stessa - avendo nel caso il soggetto interessato superato il ventunesimo anno di eta' - nel giudizio innanzi al tribunale di sorveglianza in cui e' stata sollevata).

Massima n. 18210

Come la Corte ha piu' volte avuto modo di affermare, la tutela del minore e' interesse assistito da garanzia costituzionale (artt. 30 e 31 Cost.), derivandone che, in caso di commissione di reati, la giustizia minorile deve essere improntata all'essenziale finalita' di recupero del minore deviante mediante la sua rieducazione ed il suo reinserimento sociale: finalizzazione che deve caratterizzare tutti i momenti e le fasi attraverso le quali la giurisdizione penale si esplica nei confronti dei minori (per le conseguenze, v. anche massime C e D). - In senso conf. v. tra le altre, S. nn. 222/1983 e 206/1987. - V. anche, per specifiche applicazioni del principio , S. nn. 49/1973, 46/1978, 128/1987 e 78/1989.

Massima n. 18211

Le esigenze di recupero e di socializzazione dei minori devianti, che devono caratterizzare la giustizia minorile (v. Massima B), sono state tenute in particolare considerazione dal legislatore nel dettare le disposizioni del nuovo processo minorile (d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448) la cui complessiva ispirazione rieducativa risalta gia' nella direttiva generale posta con l'art. 3 della legge delega n. 81 del 1987, volta ad apportare ai principi generali del nuovo processo penale "le modificazioni ed integrazioni imposte dalle particolari condizioni psicologiche del minore, dalla sua maturita' e dalle esigenze della sua educazione". Sulla scorta, pertanto, di tale indirizzo, sono stati introdotti congegni ed istituti tendenti ad attenuare l'offensivita' del processo per il minore ed a renderne residuale la detenzione, restringendo, ad esempio, i casi di custodia cautelare, estendendo l'ambito delle sanzioni sostitutive ed introducendo il nuovo istituto della sospensione del processo con messa alla prova. - Sulla finalita' rieducativa del processo penale minorile v. da ultimo S. n. 182/1991.

Massima n. 18213

In virtu' della disposizione dell'art. 79 della legge 26 luglio 1979, n. 354, dichiarata transitoria, ma rimasta tutt'ora vigente, deriva, per quanto attiene specificamente alle misure alternative alla detenzione, la rigida applicazione ai minori dei limiti di pena inflitta e, rispettivamente, scontata, previsti per l'affidamento in prova e per la semiliberta', conseguendone che il regime di detenzione in carcere del minore e' ingiustificatamente non differenziato rispetto a quello degli adulti, e resta percio' compressa quell'esigenza di specifica individualizzazione e flessibilita' del trattamento che, alla luce dei principi costituzionali posti negli artt. 3, 27, terzo comma, 30 e 31 Cost. e degli obblighi imposti anche da convenzioni internazionali (cfr. art. 14, par. 4, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, ratificato con legge 25 ottobre 1977, n. 881), l'evolutivita' della personalita' del minore e la preminenza della funzione rieducativa richiedono anche nella fase esecutiva del processo minorile. La evidenziata disarmonia della disciplina contenuta nell'art. 79 cit. rispetto ai principi costituzionali non puo' peraltro essere risolta dalla Corte, necessitando di una non consentita pronuncia additiva che modifichi le condizioni per la concessione ai minori delle misure dell'affidamento in prova e della semiliberta' e spettando, invece, al legislatore di scegliere, tra la pluralita' di soluzioni astrattamente possibili, quella da ritenersi piu' idonea al fine di condurre la disciplina in questione a coerenza costituzionale. Con l'avvertenza, tuttavia, che, ove il legislatore non provvedesse tempestivamente a varare, alla luce dei su indicati criteri, una normativa in materia, la Corte si vedrebbe costretta ad emettere una pronuncia - anche se nell'immediato preclusiva della stessa possibilita' per i minori di usufruire delle misure alternative alla detenzione - interamente caducatoria. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 79, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, in relazione agli artt. 47, 48 e 30 della stessa legge, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione). - S. n. 204/1974.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 79, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), in relazione agli artt. 47, 48 e 50 della stessa legge, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Genova, in funzione di Tribunale di sorveglianza per i minorenni, con ordinanza del 30 maggio 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 25 marzo 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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