Corte costituzionale

Sentenza n. 114/1992

Corte cost., sent. 19 marzo 1992, n. 114

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
114/1992
Data di deposito
19 marzo 1992
Data di decisione
4 marzo 1992
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:114

Norme oggetto del giudizio

  • art. 19, comma 2, legge n. 613 del 22 luglio 1966

Parametri

Massime

Massima n. 18137

La titolarita' di piu' pensioni integrate al minimo e' consentita, per consolidata giurisprudenza della Corte, sino alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, successivamente al quale opera il diverso principio dell'integrabilita' di un'unica pensione, con cristallizzazione del trattamento non integrato: ne discende che viola l'art. 3 della Costituzione, risolvendosi in un'ingiustificata discriminazione rispetto alle numerose fattispecie di cumulo riconosciute attraverso le precedenti decisioni di illegittimita' costituzionali della Corte, e va pertanto dichiarato illegittimo, l'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione d'invalidita' erogata dalla Gestione speciale commercianti dell'INPS in caso di cumulo con pensione diretta a carico del Fondo pensioni del personale addetto ai servizi di telefonia. - Nello stesso senso, riguardo ad altre applicazioni della norma impugnata: S. nn. 182/1990, 504/1989, 184/1988, 1086/1988 e 102/1982. - Sul principio del'integrabilita' di un'unica pensione, con cristallizzazione del trattamento non integrato v. S. n. 418/1991.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione d'invalidità erogata dalla Gestione speciale commercianti dell'I.N.P.S. in caso di cumulo con pensione diretta a carico del Fondo pensioni del personale addetto ai servizi di telefonia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 19 marzo 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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