Corte costituzionale

Sentenza n. 109/1992

Corte cost., sent. 18 marzo 1992, n. 109

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
109/1992
Data di deposito
18 marzo 1992
Data di decisione
4 marzo 1992
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:109

Norme oggetto del giudizio

  • art. 197, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 18138

La ratio del divieto di testimoniare previsto per i soggetti indicati nelle lettere a) e b) dell'art. 197, cod.proc.pen. (persone che con condotte indipendenti hanno determinato l'evento-reato e imputati di un reato collegato quando la prova dello stesso o di una circostanza influisce sulla prova di altro reato o altra circostanza) va individuata nella incompatibilita' tra l'ufficio di testimone e la situazione di colui che, per l'esistenza di una interdipendenza tra la posizione dell'imputato e la propria, nello stesso o in altro procedimento collegato, e' portatore di un interesse che puo' contrastare il dovere di rispondere secondo verita'; interesse riconosciuto e garantito dall'ordinamento sulla base del principio "nemo tenetur se detegere".

Massima n. 18139

La mancata previsione dell'incompatibilita' con l'ufficio di testimone per gli imputati di reati commessi in danno reciproco, i cui procedimenti siano riuniti ai sensi dell'art. 17, lett. c, cod. proc. pen., non costituisce discriminazione rispetto alla diversa disciplina stabilita per i soggetti di cui all'art. 197, lett. a) (persone che con condotte indipendenti hanno determinato lo stesso evento-reato) (v. massima A), in quanto sul piano del vincolo probatorio la posizione dei primi non e' certamente assimilabile a quella dei secondi, per i quali tale vincolo e' in "re ipsa", mentre nell'ipotesi in esame tale situazione puo' verificarsi o meno. Peraltro, ove in concreto il giudice rilevi l'esistenza di una vera e propria interferenza sul piano probatorio tra due procedimenti anche per coloro che siano imputati di un reato collegato, operera' il divieto di assumerli come testimoni, ai sensi dell'art. 197, lett. b). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 197 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 197 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Lanciano - sezione distaccata di Atessa - con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 marzo 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze