Corte costituzionale
Sentenza n. 109/1992
Corte cost., sent. 18 marzo 1992, n. 109
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 109/1992
- Data di deposito
- 18 marzo 1992
- Data di decisione
- 4 marzo 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:109
Norme oggetto del giudizio
- art. 197, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 18138
La ratio del divieto di testimoniare previsto per i soggetti indicati nelle lettere a) e b) dell'art. 197, cod.proc.pen. (persone che con condotte indipendenti hanno determinato l'evento-reato e imputati di un reato collegato quando la prova dello stesso o di una circostanza influisce sulla prova di altro reato o altra circostanza) va individuata nella incompatibilita' tra l'ufficio di testimone e la situazione di colui che, per l'esistenza di una interdipendenza tra la posizione dell'imputato e la propria, nello stesso o in altro procedimento collegato, e' portatore di un interesse che puo' contrastare il dovere di rispondere secondo verita'; interesse riconosciuto e garantito dall'ordinamento sulla base del principio "nemo tenetur se detegere".
Massima n. 18139
La mancata previsione dell'incompatibilita' con l'ufficio di testimone per gli imputati di reati commessi in danno reciproco, i cui procedimenti siano riuniti ai sensi dell'art. 17, lett. c, cod. proc. pen., non costituisce discriminazione rispetto alla diversa disciplina stabilita per i soggetti di cui all'art. 197, lett. a) (persone che con condotte indipendenti hanno determinato lo stesso evento-reato) (v. massima A), in quanto sul piano del vincolo probatorio la posizione dei primi non e' certamente assimilabile a quella dei secondi, per i quali tale vincolo e' in "re ipsa", mentre nell'ipotesi in esame tale situazione puo' verificarsi o meno. Peraltro, ove in concreto il giudice rilevi l'esistenza di una vera e propria interferenza sul piano probatorio tra due procedimenti anche per coloro che siano imputati di un reato collegato, operera' il divieto di assumerli come testimoni, ai sensi dell'art. 197, lett. b). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 197 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 197 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Lanciano - sezione distaccata di Atessa - con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 18 marzo 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze