Corte costituzionale
Sentenza n. 108/1992
Corte cost., sent. 18 marzo 1992, n. 108
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 108/1992
- Data di deposito
- 18 marzo 1992
- Data di decisione
- 4 marzo 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:108
Norme oggetto del giudizio
- art. 60, codice di procedura penale 1930
- art. 197, comma 1, lett. a), codice di procedura penale 1930
- art. 405, codice di procedura penale 1930
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 2, dirett. 36, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
Massime
Massima n. 18133
Imputato in senso formale e' solo colui nei cui confronti viene esercitata l'azione penale e pertanto l'assunzione di tale qualita' coincide con la formulazione dell'imputazione definitiva in uno degli atti tipici con i quali viene iniziata l'azione penale, mentre perde la qualita' di imputato colui nei cui confronti sia pronunciata sentenza di non luogo a procedere non piu' soggetta a impugnazione o sentenza irrevocabile di condanna.
Massima n. 18135
Per il dettato dell'art. 61, primo comma, cod. proc. pen., che piu' specificatamente risponde all'intento garantistico della direttiva n. 36, della legge delega, "i diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini". E poiche' le disposizioni dell'art. 197 del codice di procedura penale sull'incompatibilita' all'ufficio di testimone sono certamente, per quanto riguarda l'imputato, disposizioni di garanzia, e quindi si riferiscono anche a chi, pur essendo stato imputato, ha perduto tale veste (v. massima A) con l'unica eccezione per gli imputati prosciolti con sentenza divenuta irrevocabile, ne consegue che, in base al comune principio 'nemo tenetur se detegere', tale disciplina deve essere applicata alla persona sottoposta alle indagini preliminari, anche se nei suoi confronti sia stato pronunciato decreto di archiviazione, essendo in tal caso prevista per essa la possibilita' di riapertura delle indagini (art. 414 del codice di procedura penale). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60 del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 405 e 197, primo comma, lett. a) dello stesso codice, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost., in relazione all'art. 2, dir. 36, della legge 16 febbraio 1987, n. 81).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 405 e 197, primo comma, lett. a) dello stesso codice, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 18 marzo 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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