Corte costituzionale
Sentenza n. 106/1992
Corte cost., sent. 18 marzo 1992, n. 106
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 106/1992
- Data di deposito
- 18 marzo 1992
- Data di decisione
- 4 marzo 1992
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:106
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, legge n. 508 del 21 novembre 1988
- legge n. 18 del 11 febbraio 1980
Parametri
Massime
Massima n. 18150
L'assegno di accompagnamento riconosciuto a favore dei minori mutilati e invalidi civili - in attuazione del programma solidaristico di cui all'art. 38 Cost. - dalla legge 30 marzo 1971, n. 118 (art. 17), costituisce un elemento intrinseco della complessa disciplina dell'invalidita' civile, per cui la sua soppressione, seppure operante nel limitato arco di tempo intercorrente dalla legge che lo dispone (l. 21 novembre 1988, n. 508) fino all'entrata in vigore della l. 11 ottobre 1990, n. 289 - che in sostanza ripristina lo stesso, denominandolo "indennita' di frequenza" - non si giustifica sotto alcun profilo e si pone in contrasto con la duplice garanzia del diritto all'educazione ed all'avviamento professionale, posta nel terzo comma dell'art. 38 Cost., nonche' con il precetto contenuto nel comma successivo, da interpretarsi come doverosita' di ogni misura - di integrazione e sostegno - volta a rendere effettivo tale diritto. Il carattere transitorio e circoscritto nelle possibilita' applicative, della disposizione che fa salve le domande presentate sino all'entrata in vigore della predetta norma abrogativa, non elimina il 'vulnus' nascente dalla negazione di un diritto in precedenza riconosciuto e quindi l'art. 6, l. 21 novembre 1988, n. 508 e' costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede l'erogazione dell'assegno di accompagnamento fino alla data di entrata in vigore della l. 11 ottobre 1990, n. 289. - S. n. 215/1987.
Massima n. 18151
La legge 11 febbraio 1980, n. 18, istitutiva, a favore dei minori, invalidi civili totalmente inabili, dell'indennita' di accompagnamento, non produce alcun effetto abrogativo nei confronti dell'assegno di accompagnamento, di cui alla l. n. 118 del 1971 (come confermato dall'art. 17, l. n. 33 del 1980), ma si sovrappone ad esso, senza ricomprenderlo, investendo un'area di invalidita' di maggiore ampiezza e gravita', al di fuori di qualsiasi richiamo a finalita' educative (v. massima A).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 21 novembre 1988, n. 508 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti), nella parte in cui non prevede l'erogazione dell'assegno di accompagnamento fino alla data di entrata in vigore della legge 11 ottobre 1990, n. 289.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 18 marzo 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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