Corte costituzionale
Ordinanza n. 98/1992
Corte cost., ord. 9 marzo 1992, n. 98
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 98/1992
- Data di deposito
- 9 marzo 1992
- Data di decisione
- 21 febbraio 1992
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:98
Norme oggetto del giudizio
- art. 53, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979
Parametri
Massime
Massima n. 17936
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale non e' ammesso dinanzi alla Corte intervento di soggetti privati che non siano parti nel processo che si svolge dinanzi al giudice remittente. - In senso conforme: S. nn. 63/1991 e 119/1991.
Massima n. 17937
Questione gia' dichiarata infondata. - S. n. 440/1991.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, primo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), in riferimento all'artt. 3, primo comma, della Costituzione, sollevata dal T.A.R. per il Veneto con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1992.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 9 marzo 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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