Corte costituzionale

Ordinanza n. 98/1992

Corte cost., ord. 9 marzo 1992, n. 98

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
98/1992
Data di deposito
9 marzo 1992
Data di decisione
21 febbraio 1992
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:98

Norme oggetto del giudizio

  • art. 53, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979

Parametri

Massime

Massima n. 17936

Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale non e' ammesso dinanzi alla Corte intervento di soggetti privati che non siano parti nel processo che si svolge dinanzi al giudice remittente. - In senso conforme: S. nn. 63/1991 e 119/1991.

Massima n. 17937

Questione gia' dichiarata infondata. - S. n. 440/1991.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, primo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), in riferimento all'artt. 3, primo comma, della Costituzione, sollevata dal T.A.R. per il Veneto con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 9 marzo 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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