Corte costituzionale

Ordinanza n. 85/1992

Corte cost., ord. 4 marzo 1992, n. 85

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
85/1992
Data di deposito
4 marzo 1992
Data di decisione
19 febbraio 1992
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
BORZELLINO
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:85

Norme oggetto del giudizio

  • art. 20, comma 3, legge n. 122 del 24 marzo 1989

Parametri

Massime

Massima n. 17943

Questione gia' dichiarata manifestamente infondata sul rilievo che all'impugnato art. 20, terzo comma, legge 24 marzo 1989 n. 122, deve essere riconosciuto il carattere formale e sostanziale di norma interpretativa. - Sulla stessa questione v. O. n. 205/1991; sugli "indici di riconoscimento" delle norme interpretative v. S. n. 123/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, terzo comma, della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Verona con ordinanza del 14 maggio 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 marzo 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze