Corte costituzionale
Ordinanza n. 72/1992
Corte cost., ord. 24 febbraio 1992, n. 72
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 72/1992
- Data di deposito
- 24 febbraio 1992
- Data di decisione
- 5 febbraio 1992
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- BORZELLINO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:72
Norme oggetto del giudizio
- art. 189, codice di procedura civile
- art. 92, legge n. 353 del 26 novembre 1990
- art. 50, legge n. 374 del 21 novembre 1991
Parametri
Massime
Massima n. 17988
Rientra nella discrezionalita' del legislatore fissare il termine di entrata in vigore delle leggi, ne' in particolare - in considerazione delle esigenze organizzative degli uffici e della necessita' di approntare le strutture necessarie - e' contrario al canone di buon andamento dell'amministrazione della giustizia procrastinare l'entrata in vigore di una riforma di ampio respiro, qual'e' la legge n. 353 del 1990. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 189 codice di procedura civile e 92 legge 26 novembre 1990 n. 353, contenente "provvedimenti urgenti per il processo civile", sollevata in riferimento all'art. 97 Cost..)
Massima n. 17989
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale che abbia per oggetto una norma non esistente alla data dell'ordinanza di rimessione, ancorche' successivamente emanata. (Nella specie: il giudice a quo ha impugnato l'eventuale norma di proroga del termine di entrata in vigore della l. n. 353/1990, peraltro successivamente emanata: art. 50, legge 21 novembre 1991, n. 374, sull'istituzione del giudice di pace, che tale differimento prevede al primo gennaio 1993).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 189 codice di procedura civile e 92 legge 26 novembre 1990 n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile) e la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 50 legge 21 novembre 1991 n. 374 (Istituzione del giudice di pace) sollevate, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal giudice istruttore presso il Tribunale di Prato con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1992.
Il presidente: BORZELLINO
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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