Corte costituzionale

Ordinanza n. 72/1992

Corte cost., ord. 24 febbraio 1992, n. 72

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
72/1992
Data di deposito
24 febbraio 1992
Data di decisione
5 febbraio 1992
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
BORZELLINO
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:72

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 17988

Rientra nella discrezionalita' del legislatore fissare il termine di entrata in vigore delle leggi, ne' in particolare - in considerazione delle esigenze organizzative degli uffici e della necessita' di approntare le strutture necessarie - e' contrario al canone di buon andamento dell'amministrazione della giustizia procrastinare l'entrata in vigore di una riforma di ampio respiro, qual'e' la legge n. 353 del 1990. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 189 codice di procedura civile e 92 legge 26 novembre 1990 n. 353, contenente "provvedimenti urgenti per il processo civile", sollevata in riferimento all'art. 97 Cost..)

Massima n. 17989

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale che abbia per oggetto una norma non esistente alla data dell'ordinanza di rimessione, ancorche' successivamente emanata. (Nella specie: il giudice a quo ha impugnato l'eventuale norma di proroga del termine di entrata in vigore della l. n. 353/1990, peraltro successivamente emanata: art. 50, legge 21 novembre 1991, n. 374, sull'istituzione del giudice di pace, che tale differimento prevede al primo gennaio 1993).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 189 codice di procedura civile e 92 legge 26 novembre 1990 n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile) e la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 50 legge 21 novembre 1991 n. 374 (Istituzione del giudice di pace) sollevate, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal giudice istruttore presso il Tribunale di Prato con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1992.

Il presidente: BORZELLINO

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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