Corte costituzionale
Ordinanza n. 55/1992
Corte cost., ord. 18 febbraio 1992, n. 55
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 55/1992
- Data di deposito
- 18 febbraio 1992
- Data di decisione
- 3 febbraio 1992
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:55
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, legge n. 958 del 24 dicembre 1986
Parametri
Massime
Massima n. 17981
In virtu' dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la disposizione dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 - che attribuisce ai lavoratori del settore pubblico il beneficio della valutabilita' del servizio militare ai fini economici e di carriera - va interpretata nel senso che il servizio militare valutabile e' esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della legge del 1986, nonche' quello prestato successivamente. E' quindi alla stregua di tale interpretazione che va valutata la rilevanza della questione sollevata in proposito per la mancata estensione del suddetto beneficio ai dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato, i quali peraltro per il periodo anteriore alla riforma delle Ferrovie dello Stato (l. 17 maggio 1985, n. 210) quali impiegati pubblici, erano soggetti alla disciplina del pubblico impiego. Di conseguenza, nel caso, poiche' nella ordinanza di remissione manca qualsiasi accenno ai periodi di tempo in cui sarebbe stato espletato da parte dei ricorrenti il servizio militare di cui e' chiesta la computabilita', non puo' dirsi che il necessario giudizio di rilevanza sia stato effettuato. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 52 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata), in riferimento agli artt. 3 e 52 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Livorno con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze