Corte costituzionale

Ordinanza n. 480/1992

Corte cost., ord. 22 dicembre 1992, n. 480

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
480/1992
Data di deposito
22 dicembre 1992
Data di decisione
14 dicembre 1992
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:480

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 15, decreto-legge n. 338 del 9 ottobre 1989
  • legge n. 389 del 7 dicembre 1989

Parametri

Massime

Massima n. 18936

Perche' ad una legge possa legittimamente riconoscersi natura interpretativa, non e' necessaria una situazione di incertezza o di conflitti interpretativi nell'applicazione della legge anteriore: e', invece, necessario e sufficiente che la legge interpretativa imponga una scelta ermeneutica rientrante fra le possibili varianti di senso (compatibili col tenore letterale) del testo interpretato, cioe' stabilisca un significato che ragionevolmente poteva essere ascritto alla legge anteriore; percio' entro tale limite - e sempreche' non risulti l'intenzione del legislatore di incidere direttamente su concrete fattispecie 'sub iudice' - non e' contestabile il ricorso allo strumento della interpretazione autentica, pur in presenza di una diversa interpretazione della legge anteriore, giurisprudenzialmente consolidata.

Massima n. 18937

L'art. 2, comma quindicesimo, del d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, come convertito nella L. 7 dicembre 1989 n. 389 - secondo cui gli agenti di assicurazione sono esclusi dalla contribuzione "agevolata" per gli assegni familiari ai dipendenti, prevista dall'art. 20, comma primo, del d.l. n. 30 del 1974 - e' legittimamente intervenuto a disconoscere l'interpretazione estensiva precedentemente data a quest'ultimo dalla giurisprudenza, attribuendogli uno dei possibili significati ad esso ragionevolmente ascrivibili; e' percio' indiscutibile - e costituisce ormai 'ius receptum' (sia nella giurisprudenza della Cassazione che della Corte) - la natura interpretativa (e la connaturale retroattivita') della norma in esame. (Manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., assumendo la natura innovativa, e non interpretativa, dell'art. 2, comma quindicesimo, cit.). - S. n. 586/1990, nonche' (in termini generali) la precedente massima A.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, sedicesimo comma (divenuto quindicesimo in seguito alla soppressione del nono comma operata in sede di conversione), del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati), convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1992.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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