Corte costituzionale
Ordinanza n. 480/1992
Corte cost., ord. 22 dicembre 1992, n. 480
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 480/1992
- Data di deposito
- 22 dicembre 1992
- Data di decisione
- 14 dicembre 1992
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:480
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 15, decreto-legge n. 338 del 9 ottobre 1989
- legge n. 389 del 7 dicembre 1989
Parametri
Massime
Massima n. 18936
Perche' ad una legge possa legittimamente riconoscersi natura interpretativa, non e' necessaria una situazione di incertezza o di conflitti interpretativi nell'applicazione della legge anteriore: e', invece, necessario e sufficiente che la legge interpretativa imponga una scelta ermeneutica rientrante fra le possibili varianti di senso (compatibili col tenore letterale) del testo interpretato, cioe' stabilisca un significato che ragionevolmente poteva essere ascritto alla legge anteriore; percio' entro tale limite - e sempreche' non risulti l'intenzione del legislatore di incidere direttamente su concrete fattispecie 'sub iudice' - non e' contestabile il ricorso allo strumento della interpretazione autentica, pur in presenza di una diversa interpretazione della legge anteriore, giurisprudenzialmente consolidata.
Massima n. 18937
L'art. 2, comma quindicesimo, del d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, come convertito nella L. 7 dicembre 1989 n. 389 - secondo cui gli agenti di assicurazione sono esclusi dalla contribuzione "agevolata" per gli assegni familiari ai dipendenti, prevista dall'art. 20, comma primo, del d.l. n. 30 del 1974 - e' legittimamente intervenuto a disconoscere l'interpretazione estensiva precedentemente data a quest'ultimo dalla giurisprudenza, attribuendogli uno dei possibili significati ad esso ragionevolmente ascrivibili; e' percio' indiscutibile - e costituisce ormai 'ius receptum' (sia nella giurisprudenza della Cassazione che della Corte) - la natura interpretativa (e la connaturale retroattivita') della norma in esame. (Manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., assumendo la natura innovativa, e non interpretativa, dell'art. 2, comma quindicesimo, cit.). - S. n. 586/1990, nonche' (in termini generali) la precedente massima A.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, sedicesimo comma (divenuto quindicesimo in seguito alla soppressione del nono comma operata in sede di conversione), del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati), convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1992.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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