Corte costituzionale
Ordinanza n. 435/1992
Corte cost., ord. 10 novembre 1992, n. 435
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 435/1992
- Data di deposito
- 10 novembre 1992
- Data di decisione
- 23 ottobre 1992
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:435
Norme oggetto del giudizio
- art. 30, legge della Regione siciliana n. 16 del 15 marzo 1963
- art. 2, legge della Regione siciliana n. 1 del 21 febbraio 1976
Parametri
- art. 20, comma 1, statuto regione Sicilia
- art. 97, comma 1, Costituzione
- art. 97, comma 3, Costituzione
- art. 130, Costituzione
Massime
Massima n. 18828
Non puo' il giudice amministrativo, dopo aver anticipato la decisione di merito (pronunciandosi con separata sentenza sui motivi del ricorso, ovvero riconoscendo la fondatezza di uno di essi senza procedere al conseguente annullamento dell'atto impugnato), fare riferimento ad eventuali futuri atti di rinnovamento di quello sottoposto al suo esame per sollevare in via ipotetica questione di costituzionalita' delle norme siciliane disciplinanti il potere di nomina dei componenti della Commissione provinciale di controllo nonche' la composizione di essa. (Manifesta inammissibilita' - per assoluto difetto di rilevanza - delle questioni concernenti l'art. 30, L. Reg. siciliana 15 marzo 1963 n. 16, come sostituito dall'art. 2, L. reg. 21 febbraio 1976 n. 1, sollevate in riferimento all'art. 20, comma primo, dello Statuto speciale, nonche' agli artt. 97, commi primo e terzo, e 130 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge regionale siciliana 15 marzo 1963, n.16 (Ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana), come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 21 febbraio 1976, n. 1, in riferimento all'art. 20, primo comma, dello Statuto della Regione siciliana (L. cost. 26 febbraio 1948, n. 2) nonché agli artt. 97, primo e terzo comma, e 130 della Costituzione, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - sezione di Catania, sezioni I e II, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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