Corte costituzionale

Ordinanza n. 435/1992

Corte cost., ord. 10 novembre 1992, n. 435

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
435/1992
Data di deposito
10 novembre 1992
Data di decisione
23 ottobre 1992
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:435

Norme oggetto del giudizio

  • art. 30, legge della Regione siciliana n. 16 del 15 marzo 1963
  • art. 2, legge della Regione siciliana n. 1 del 21 febbraio 1976

Parametri

Massime

Massima n. 18828

Non puo' il giudice amministrativo, dopo aver anticipato la decisione di merito (pronunciandosi con separata sentenza sui motivi del ricorso, ovvero riconoscendo la fondatezza di uno di essi senza procedere al conseguente annullamento dell'atto impugnato), fare riferimento ad eventuali futuri atti di rinnovamento di quello sottoposto al suo esame per sollevare in via ipotetica questione di costituzionalita' delle norme siciliane disciplinanti il potere di nomina dei componenti della Commissione provinciale di controllo nonche' la composizione di essa. (Manifesta inammissibilita' - per assoluto difetto di rilevanza - delle questioni concernenti l'art. 30, L. Reg. siciliana 15 marzo 1963 n. 16, come sostituito dall'art. 2, L. reg. 21 febbraio 1976 n. 1, sollevate in riferimento all'art. 20, comma primo, dello Statuto speciale, nonche' agli artt. 97, commi primo e terzo, e 130 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge regionale siciliana 15 marzo 1963, n.16 (Ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana), come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 21 febbraio 1976, n. 1, in riferimento all'art. 20, primo comma, dello Statuto della Regione siciliana (L. cost. 26 febbraio 1948, n. 2) nonché agli artt. 97, primo e terzo comma, e 130 della Costituzione, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - sezione di Catania, sezioni I e II, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze