Corte costituzionale
Ordinanza n. 404/1992
Corte cost., ord. 26 ottobre 1992, n. 404
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 404/1992
- Data di deposito
- 26 ottobre 1992
- Data di decisione
- 19 ottobre 1992
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:404
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, legge n. 604 del 15 luglio 1966
Parametri
Massime
Massima n. 18972
Come la Corte ha piu' volte affermato, e' pienamente giustificata, non sussistendo alcuna violazione del principio di eguaglianza, la diversita' di trattamento dei dirigenti, nei cui confronti, in forza dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604, non trovano applicazione le norme sui licenziamenti individuali; ne', in senso contrario a tale orientamento, puo' fondatamente farsi richiamo, come nel caso il giudice 'a quo', a pretese innovazioni legislative, non documentate ed in realta' inesistenti, dovendosi invece, per converso, ricordare l'art. 3 della legge n. 108 del 1990, che per i dirigenti limita la tutela dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 al caso del licenziamento discriminatorio; ne', parimenti, e' esatto il richiamo alla giurisprudenza che ha ammesso la validita' dell'estensione pattizia della tutela reale contro i licenziamenti anche ai dirigenti, giacche' dalla natura (relativamente) dispositiva del limite di applicabilita' previsto dal citato art. 10 della legge n. 604 del 1966 (derogabile in senso piu' favorevole al prestatore di lavoro a mente dell'art. 12 della stessa legge) non si puo' argomentare l'illegittimita' costituzionale del limite medesimo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost.). - Sulla legittimita' costituzionale della particolare disciplina sui licenziamenti applicabile ai dirigenti, v. S. nn. 121/1972, 101/1975, 180/1987 e 309/1992.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Ariano Irpino - Sezione distaccata di Grottaminarda con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze