Corte costituzionale
Ordinanza n. 391/1992
Corte cost., ord. 30 luglio 1992, n. 391
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 391/1992
- Data di deposito
- 30 luglio 1992
- Data di decisione
- 21 luglio 1992
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:391
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Liguria n. 31 del 22 agosto 1989
Parametri
Massime
Massima n. 18574
Deve ritenersi proposta in via meramente astratta e ipotetica, e percio' senza la necessaria certezza sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 23 Cost., riguardo al compenso richiesto agli importatori, dalla legge della Regione Liguria n. 31 del 1989, per le ispezioni, da parte dei veterinari delle U.S.L., su carni fresche provenienti da altri Stati della Comunita' europea, gia' sottoposte a controllo nello Stato d'origine. Non essendosi la Corte di giustizia delle Comunita' europee ancora pronunciata sul dubbio, ad essa gia' sottoposto, in altra causa, dallo stesso giudice rimettente, in ordine al contrasto fra la norma della legge regionale e le direttive comunitarie, ed operando in materia il principio della immediata inapplicabilita', nei giudizi ordinari, della norma nazionale in contrasto con una norma comunitaria, non e' infatti possibile individuare la disposizione da porsi a base della decisione del processo di provenienza. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 23 Cost., della legge della Regione Liguria 22 agosto 1989, n. 31). - Riguardo a questioni di legittimita' costituzionale sollevate in via ipotetica ed astratta: O. nn. 590/1989, 215/1989, 281/1988; - Sulla inapplicabilita' della normativa nazionale in contrasto con quella comunitaria: S. nn. 168/1991, 389/1989, 113/1985.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Liguria 22 agosto 1989, n. 31, (Norme per la corresponsione dei compensi dovuti dai privati che richiedono prestazioni veterinarie all'Unità sanitaria locale) in riferimento all'art. 23 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Genova con l'ordinanza del 6 febbraio 1992.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 luglio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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