Corte costituzionale
Ordinanza n. 327/1992
Corte cost., ord. 8 luglio 1992, n. 327
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 327/1992
- Data di deposito
- 8 luglio 1992
- Data di decisione
- 29 giugno 1992
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:327
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, legge n. 474 del 2 luglio 1957
- decreto-legge n. 271 del 5 maggio 1957
Parametri
Massime
Massima n. 18575
Questione gia' dichiarata manifestamente infondata. - O. n. 497/1991. - Sulle caratteristiche generali del principio di proporzionalita' della pena v. S. n. 313/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto legge 5 maggio 1957 n. 271 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali), convertito in legge 2 luglio 1957 n. 474, sollevata, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione dal Pretore di Prato con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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