Corte costituzionale

Ordinanza n. 325/1992

Corte cost., ord. 8 luglio 1992, n. 325

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
325/1992
Data di deposito
8 luglio 1992
Data di decisione
29 giugno 1992
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:325

Norme oggetto del giudizio

  • art. 42, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978
  • art. 55, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978

Parametri

Massime

Massima n. 18503

Ne' l'art. 29 Cost., in quanto finalizzato a salvaguardare i contenuti e gli scopi etico-sociali della famiglia come societa' naturale fondata sul matrimonio, senza riflessi immediati sulle pensioni, le quali ineriscono a momenti strettamente economici, ne' l'art. 30, Cost., avente per oggetto i doveri e i diritti dei genitori e dei figli e non il tema delle situazioni giuridiche a contenuto patrimoniale, possono ritenersi violati dalla limitazione posta dall'art. 42, primo comma, d.P.R. n. 915 del 1978 - in ordine al superamento da parte dei coniugi degli importi di reddito fissati - al diritto alla pensione di guerra della vedova che contragga nuove nozze. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 42, primo comma, d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 sollevata in riferimento agli artt. 29, secondo comma e 30, primo comma, Cost.).

Massima n. 18504

Manifesta inammissibilita' della questione perche' sollevata in giudizio relativo alla pensione di vedova di guerra.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra) sollevata, in riferimento agli artt. 29, secondo comma, e 30, primo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti - Sezione III giurisdizionale per le pensioni di guerra, con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 del medesimo d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, pure sollevata, in riferimento agli artt. 29, secondo comma, e 30, primo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti - Sezione III giurisdizionale per le pensioni di guerra - con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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