Corte costituzionale
Ordinanza n. 325/1992
Corte cost., ord. 8 luglio 1992, n. 325
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 325/1992
- Data di deposito
- 8 luglio 1992
- Data di decisione
- 29 giugno 1992
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:325
Norme oggetto del giudizio
- art. 42, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978
- art. 55, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978
Parametri
Massime
Massima n. 18503
Ne' l'art. 29 Cost., in quanto finalizzato a salvaguardare i contenuti e gli scopi etico-sociali della famiglia come societa' naturale fondata sul matrimonio, senza riflessi immediati sulle pensioni, le quali ineriscono a momenti strettamente economici, ne' l'art. 30, Cost., avente per oggetto i doveri e i diritti dei genitori e dei figli e non il tema delle situazioni giuridiche a contenuto patrimoniale, possono ritenersi violati dalla limitazione posta dall'art. 42, primo comma, d.P.R. n. 915 del 1978 - in ordine al superamento da parte dei coniugi degli importi di reddito fissati - al diritto alla pensione di guerra della vedova che contragga nuove nozze. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 42, primo comma, d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 sollevata in riferimento agli artt. 29, secondo comma e 30, primo comma, Cost.).
Massima n. 18504
Manifesta inammissibilita' della questione perche' sollevata in giudizio relativo alla pensione di vedova di guerra.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra) sollevata, in riferimento agli artt. 29, secondo comma, e 30, primo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti - Sezione III giurisdizionale per le pensioni di guerra, con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 del medesimo d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, pure sollevata, in riferimento agli artt. 29, secondo comma, e 30, primo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti - Sezione III giurisdizionale per le pensioni di guerra - con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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